Fino al 31 dicembre 2024 si potrà fruire, a specifiche condizioni, del bonus fiscale per la sicurezza, ossia di una detrazione dall’Irpef al 50 per cento per l’acquisto di strumenti finalizzati a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi e quindi proteggere la propria casa da intrusi ed effrazioni.
Gli interventi agevolabili
Come ricorda l’Agenzia delle Entrate nella sua guida online, per “atti illeciti” si intendono quelli penalmente illeciti (per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti).
La detrazione è pertanto applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili. Non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza.
Tra le misure che invece possono fruire dell’agevolazione al 50% ci sono:
• rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;
• apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione;
• porte blindate o rinforzate;
• apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;
• installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;
• apposizione di saracinesche;
• tapparelle metalliche con bloccaggi;
• vetri antisfondamento;
• casseforti a muro;
• fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati;
• apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.
Come ottenere il bonus sicurezza
Fino al 31 dicembre 2024, il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione del 50% è di 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare. Questo limite è annuale e riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente.
La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi. Il contribuente che, pur avendone diritto, non ha usufruito dell’agevolazione in uno o più anni (ad esempio, per incapienza o perché esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi), nei successivi periodi d’imposta può comunque beneficiare della detrazione, indicando in dichiarazione il numero della rata corrispondente.
Per ottenere la dtrazione è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.
Per fruire della detrazione inoltre è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale (anche “on line”), da cui risultino la causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr n. 917/1986), il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Al momento del pagamento del bonifico, banche e Poste Italiane Spa devono operare una ritenuta dell’8 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori.
I contribuenti che usufruiscono dell’agevolazione devono conservare ed esibire, a richiesta degli uffici dell’Agenzia delle Entrate una serie di documenti, quali:
• ricevuta del bonifico;
• fatture o ricevute fiscali relative alle spese effettuate per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione;
• domanda di accatastamento, se l’immobile non è ancora censito;
• ricevute di pagamento dell’imposta comunale (Imu), se dovuta;
• delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese, per gli interventi sulle parti condominiali;
• dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori del possessore dell’immobile, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi;
• abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.