Abbiamo installato un impianto fotovoltaico e periodicamente riceviamo un rimborso per l’energia prodotta e immessa in rete. Questa è la premessa, alla quale segue il quesito. Per un appartamento in comproprietà fra i coniugi, i ricavi derivanti dall’immissione in rete dell’energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico – e non consumata per gli usi domestici – possono essere dichiarati sul 730 al 50% come la rendita catastale della casa?
L’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico e non auto-consumata, può essere ceduta sul mercato con il servizio di scambio sul posto, una particolare forma di autoconsumo in sito che consente di compensare l’energia elettrica prodotta e immessa in rete in un determinato momento con quella prelevata e consumata in un momento differente da quello in cui avviene la produzione.
Con tale servizio, il GSE esegue due tipologie di pagamenti:
• il contributo in conto scambio, ossia un rimborso parziale delle bollette elettriche;
• l’eventuale liquidazione delle eccedenze maturate nell’anno.
Nel caso di persona fisica, il contributo in conto scambio non assume rilevanza fiscale. Mentre le eccedenze liquidate dal GSE costituiscono reddito diverso ai sensi dell’articolo 67 del TUIR. Pertanto tali somme andranno dichiarate nel modello 730, nel quadro D, rigo D5.
Si ricorda, da ultimo, che ai fini di una corretta compilazione della dichiarazione dei redditi, l’utente può scaricare la certificazione delle suddette eccedenze dal portale del GSE, accedendo all’area clienti.