Come ben sappiamo, durante gli anni di pandemia e precisamente a partire dal 2020, è stata introdotta la possibilità di effettuare l’assemblea di condominio in modalità telematica. Difatti, la Legge 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (cosiddetto “Decreto agosto”) all’art. 63, ha stabilito che: “Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza”.
Chiaramente, affinché sia possibile organizzare un’assemblea in videoconferenza è necessario che i condòmini siano in possesso degli apparecchi necessari (tablet, pc, cellulare) e che abbiano una conoscenza base da un punto di vista tecnologico, in modo da poter utilizzare senza problemi la piattaforma telematica scelta per avviare la riunione online.
Secondo quanto stabilito dall’art. 66 disp. att. c.c., l’assemblea in videoconferenza può essere attuata sia nel caso in cui il regolamento condominiale lo preveda e sia se tale modalità viene accettata dalla maggioranza dei condomini.
Da ciò si deduce, quindi, che in ogni condominio è possibile effettuare l’assemblea online, l’importante è ottenere il consenso della maggioranza dei condòmini che abitano l’edificio. Tale consenso può essere raccolto o durante l’assemblea precedente oppure dallo stesso amministratore il quale può invitare ogni condomino ad esprimere il proprio parere tramite mail o raccomandata.
Per quanto concerne il regolamento condominiale, questo sicuramente può stabilire che l’assemblea si svolga in modalità online, senza che sia necessario ottenere il consenso dei condòmini, ma, seppur la legge non si esprima con chiarezza, la presenza di questa clausola non può imporre in modo tassativo che l’assemblea si svolga esclusivamente in modalità online in quanto non tutti i condòmini potrebbero avere i mezzi e le competenze necessarie per prendervi parte.
Visto che il diritto di ogni condomino a prendere parte all’assemblea è inviolabile, qualsiasi elemento che possa ostacolare tale diritto è da ritenersi nullo. La partecipazione in presenza, quindi, deve essere sempre garantita, pertanto la soluzione più opportuna potrebbe essere quella di svolgere l’assemblea di condominio in modalità mista.
A cura di Deborah Maria Foti – Ufficio Stampa ANAPI