L’articolo 1129, primo comma, del Codice civile dispone che, “quando i condòmini sono più di otto, se l’assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condòmini o dell’amministratore dimissionario”.
La nomina dell’amministratore di condominio è dunque obbligatoria quando i partecipanti al condominio siano più di otto. Questo a prescindere dal fatto che nel condominio siano ripartite spese condominiali ordinarie di modesta entità, quali la luce e la pulizia delle scale, o anche altro, o che, addirittura, le spese condominiali ordinarie siano pressoché inesistenti.
Infatti, in presenza di più di otto condòmini, la rappresentanza non può essere attribuita congiuntamente a tutti i condòmini, come avviene nella comunione, ma deve essere attribuita a un amministratore di condominio nell’ambito dei princìpi stabiliti dall’articolo 71-bis delle Disposizioni di attuazione del Codice civile.
Si ricorda che in base a tali disposizioni l’amministratore deve possedere un diploma di scuola secondaria di secondo grado, aver frequentato un corso di formazione iniziale e svolgere formazione periodica in materia di amministrazione condominiale. Si precisa che il diploma di scuola media secondaria di secondo grado, il corso di formazione iniziale e la formazione periodica non sono necessari se l’amministratore è nominato tra i condòmini dello stabile amministrato.
Si deve infine tener presente che, in presenza di spese ordinarie modeste o inesistenti, i condòmini possono pattuire con l’amministratore un compenso ridotto.