L’amministratore dimissionario non ha diritto all’intero emolumento, ma a una frazione che può essere stabilita in proporzione al numero dei mesi in cui abbia effettivamente amministrato il condominio o anche forfettariamente, in base all’attività effettivamente svolta.
Quanto all’amministratore subentrato, si ritiene che il compenso, secondo l’articolo 1129, quattordicesimo comma, del Codice civile, debba comprendere, in assenza di una diversa pattuizione, anche la redazione dei rendiconti relativi alle precedenti gestioni non predisposti dall’amministratore uscente (per i principi espressi, si veda Cassazione, 28 aprile 2010, n. 10204).
Nulla vieta al nuovo amministratore di ritornare in assemblea e di chiarire, in via di accordo da assumere a maggioranza, che la redazione dei rendiconti e riparti riguardanti le precedenti gestioni non è compresa nel preventivo e deve avere un costo da specificare.