Con l’avvicinarsi della scadenza del 31 marzo 2023 per il Superbonus su unifamiliari e funzionalmente autonome che hanno fruito della proroga, rimangono ancora tanti gli interrogativi degli utenti nel merito.
Che cosa succede per chi entro il 30 settembre 2022 non ha raggiunto il 30% dei lavori per la proroga? Come calcolare tale 30% e come dimostrare di averlo conseguito? Entro quando occorre terminare i lavori? C’è un termine massimo per presentare la CILAS? Per le spese che non rientrano nel 110% è possibile fruire dei bonus minori?
A seguito della modifica introdotta dall’art. 9 del D.L. 176/2022 (comma 1, lettera a, n. 2), quanto al Superbonus per gli edifici unifamiliari e per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti e autonome è prevista:
• una scadenza fissata al 30/06/2022;
• la possibilità di fruire di una proroga al 31/03/2023, a condizione di avere effettuato entro il 30/09/2022 lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.
Con l’avvicinarsi della scadenza del 31 marzo 2023, vi è pertanto la necessità di capire alcuni aspetti molto rilevanti:
• Cosa succede a chi non ha potuto raggiungere entro il 30/09/2022 la quota di lavori effettuati minima (30%) per poter usufruire della proroga?
• Come calcolare la quota del 30% di lavori effettuati al cui raggiungimento scatta la proroga?
• Come dimostrare il raggiungimento della prevista percentuale del 30% dei lavori effettuati entro il 30/09/2022?
• In caso di fruizione della proroga, entro il 31/03/2023 occorre terminare tutti i lavori?
• C’è un termine massimo entro il quale presentare la CILAS o comunque avviare il procedimento edilizio?
• Le spese eventualmente sostenute dopo i termini di scadenza potranno usufruire dei bonus ordinari?
Le regole
Ai fini del Superbonus (e degli altri bonus, quando il contribuente è persona fisica) vige il cosiddetto “principio di cassa”, in base al quale le spese sono detraibili in base alla data in cui sono sostenute, che a sua volta coincide con la data dei bonifici, che pertanto devono essere eseguiti nel periodo in cui l’agevolazione è vigente.
La fruizione dei bonus fiscali per gli interventi edilizi è indissolubilmente vincolata all’esecuzione completa degli interventi stessi, secondo quanto indicato nei relativi atti abilitativi e nei tempi previsti dagli atti stessi. Le agevolazioni sono infatti concesse per l’esecuzione di interventi edilizi, per questo i suddetti interventi devono essere completati integralmente come descritti nella documentazione a fini edilizi (ad esempio nella CILAS), e pertanto nessuna agevolazione può essere fruita in caso di mancata ultimazione dei lavori.
Dunque, in estrema sintesi il concetto del sostenimento delle spese è legato al principio di cassa; mentre quello dell’ultimazione dei lavori è legato alla normativa edilizia.
Raggiungimento 30% entro il 30 settembre 2022
Per chi non è riuscito a raggiungere entro il 30/09/2022 la quota di lavori effettuati minima per poter usufruire della proroga – restano comunque in tutti i casi detraibili le spese relative a bonifici effettuati entro il 30/06/2022, a patto che i lavori vengano conclusi integralmente ed entro le tempistiche previste.
Resta la possibilità, per i casi che rientrano nei requisiti, di fruire del nuovo Superbonus 2023 al 90% per edifici unifamiliari e unità funzionalmente autonome.
Calcolo del 30% per fruire della proroga
La norma prevede che per poter fruire della proroga occorre che al 30/09/2022 “siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo”. Pertanto il riferimento è a tutte le spese derivanti dal quadro economico complessivo, senza distinzioni (non solo quelle oggetto di agevolazione, ma tutte le lavorazioni dedotte nel titolo edilizio), e comprensive delle spese tecniche.
Il comma 8-bis, art. 119 del D.L. 34/2020 dispone che nel computo del 30% “possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo”.
In altri termini, anche lavori non agevolati con il Superbonus (quindi eventualmente agevolati con altre fattispecie o non agevolati affatto), contano ai fini del raggiungimento della soglia.
Risultano rilevanti a proposito del calcolo del 30% in questione i chiarimenti forniti dalla Circolare Agenzia entrate 06/10/2022, n. 33/E, al paragrafo 7, sintetizzati qui di seguito.
Essendo facoltà (e non obbligo) per le persone fisiche includere nel computo anche i lavori non oggetto del Superbonus, il raggiungimento al 30/09/2022 della percentuale del 30% dell’intervento ammesso al Superbonus rende superfluo includere nel predetto computo anche i lavori non agevolabili.
Pertanto, ad esempio, nel caso di un intervento complessivo di costo pari a 100.000 euro di cui 60.000 euro per spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia (per i quali spetta la detrazione del 50 per cento attualmente disciplinata dall’art. 16 del D.L. 63/2013) e 40.000 euro di spese relative a interventi ammessi al Superbonus, è possibile fruire di tale ultima detrazione anche per le spese sostenute entro il 31/03/2023 qualora al 30/09/2022 siano stati effettuati, per gli interventi ammessi al Superbonus, lavori pari a 12.000 euro.
Resta fermo, infatti, che ai fini del raggiungimento della percentuale richiesta dalla norma, non rileva il pagamento dell’importo corrispondente al 30% dei lavori essendo necessaria, stante il tenore letterale della disposizione riferito ai lavori realizzati entro la predetta data del 30/09/2022, la realizzazione di almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.
Infine, l’art. 14 del D.M. 49/2018 (seppure riferito ai lavori pubblici) definisce lo Stato di avanzamento lavori come “il documento che riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora”, confermando che possono essere validamente contabilizzate, ai fini del 30% utile per la proroga, anche le eventuali mere forniture di beni a piè d’opera, purché già ricevute e disponibili in cantiere (oltre che, come detto, le spese tecniche riguardanti le prestazioni fino a quel momento eseguite).
Proroga al 31 marzo 2023 e ultimazione dei lavori
Condizione necessaria per il bonus è l’esecuzione completa degli interventi, secondo quanto indicato negli atti abilitativi e nei tempi previsti dagli atti stessi.
Ne consegue che saranno detraibili le spese sostenute entro il 31 marzo 2023, mentre i lavori potranno essere ultimati anche oltre tale termine.
Il completamento deve riferirsi a tutti i lavori, e non solo a quelli oggetto di agevolazione. Ad esempio, in caso di Super-Sismabonus, non sarà sufficiente completare le sole opere strutturali con il relativo collaudo statico.
Quanto all’asseverazione a fine lavori, resta fermo che:
• per il Super-Ecobonus, l’asseverazione deve essere protocollata sul portale ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori;
• per il Super-Sismabonus, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 58/2017, comma 4-ter, occorre depositare l’asseverazione allo Sportello unico al completamento dell’intervento.
Termine ultimo per la presentazione della Cilas
In teoria, non vi è una data prefissata per presentare la CILAS o comunque avviare il procedimento edilizio, cosa che dunque potrebbe avvenire anche poco prima della scadenza del 31/03/2022. Tuttavia, per chi abbia presentato la CILAS dopo il 30/06/2022 ma non abbia poi colto l’obiettivo del 30% entro il 30/09/2022, non si potrà detrarre nulla. Mentre chi ha avviato i lavori prima potrà almeno detrarre le spese sostenute entro il 30/06/2022, a patto di ultimare i lavori, seppure dopo le scadenze.
Spese successive e bonus ordinari
Quanto alle spese sostenute dopo le scadenze (ad esempio dopo il 31/03/2023 in caso di fruizione della proroga), se l’intervento è assentito tramite CILAS si propende per la risposta negativa alla possibilità di fruire dei bonus “minori” (Ecobonus ordinario, Bonus ristrutturazioni).
L’intervento dovrebbe infatti rispondere integralmente a tutti i requisiti previsti per il bonus che si intende sfruttare, ivi compresa la conformità del procedimento alla normativa edilizia. Tale requisito non potrebbe essere rispettato dal momento che la CILAS non può essere sfruttata per interventi non ricompresi nel Superbonus.
Viceversa, in caso di procedimento assentito (quando possibile) con altro titolo, ad esempio Permesso di costruire o SCIA, sarebbe possibile fruire dei bonus minori, a condizione di rispettare tutti i presupposti e i requisiti di carattere tecnico-prestazionale previsti per la specifica fattispecie.