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L'art. 1102 c.c. riconosce a ciascun condomino il diritto di servirsi della cosa comune apportando, a proprie spese, le modifiche necessarie ad un maggiore godimento. A quali condizioni? Cosa dice la giurisprudenza nell'analisi dell'avv. Paolo Ribero non ne alteri la destinazione; non impedisca agli ... Leggi tutto