Entra in vigore il primo febbraio la Legge Europea 2019-2020 (Legge n.238/2021, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.12 del 17.01.22) nella quale è compreso l’emendamento all’art 5 comma 3 legge 39/89 – sostenuto dalle principali e più rappresentative associazioni dei mediatori creditizi FIMAA, ASSOMEA e ASSOPROFESSIONAL – che sancisce l’incompatibilità tra l’esercizio dell’attività di mediazione immobiliare e merceologica con le attività relative al comparto dei servizi finanziari (costituito da banche, finanziarie, assicurazioni, mediatori creditizi ed agenti in attività finanziaria).
Il legislatore ha posto definitivamente chiarezza ad una situazione di ambiguità che aveva visto poche società di mediazione creditizia contrattualizzare anche gli agenti immobiliari tra i propri collaboratori, a danno dell’indipendenza e terzietà degli agenti immobiliari e di conseguenza a danno degli interessi della stessa categoria e dei clienti-consumatori.
Il nuovo emendamento si colloca nell’ambito del principio comunitario di separatezza tra le attività del comparto dei servizi finanziari, già ben definito da rigorose e specifiche discipline, e quelle del comparto immobiliare, escludendo che vi possa essere commistione tra l’esercizio delle rispettive attività, ed evitando così pericolose ed inopportune concentrazioni e soprattutto conflitti di interesse, portando così maggiore chiarezza nel mercato.
Comunicato Stampa FIMAA, ASSOMEA, ASSOPROFESSIONAL