Il decreto sulla cessione del credito ha introdotto una serie di novità che vanno ad incidere sulla cessione del credito e sullo sconto in fattura. Nello specifico, l’accesso a queste due opzioni è possibile solo per quattro categorie di lavori, a patto che vengano rispettati alcuni paletti. Alla data del 16 febbraio 2023:
– per i lavori fatti dai condomini, purché risulti adottata la delibera dell’assemblea che autorizza all’esecuzione degli interventi e sia presentata la CILA;
– per i lavori diversi da quelli eseguiti dai condomini, solo se viene presentata la comunicazione di inizio lavori (CILA) o un altro titolo per il riconoscimento degli interventi ammessi al Superbonus;
– per i lavori di edilizia libera, per i quali non serve la presentazione del titolo abilitativo, bensì la comunicazione di inizio lavori;
– per i lavori aventi ad oggetto la demolizione e la ricostruzione degli immobili, se presentata l’istanza di acquisizione del titolo abilitativo.
Il decreto legge Superbonus ha dunque introdotto una serie di novità importanti. A molti, però, non piacerà il mancato intervento del Governo sulla questione. Ma ha chiuso le ai soggetti compresi nella no tax area o quanti sono titolari di una partita IVA sotto regime forfettario. Costoro, infatti, non disponendo di redditi alti da assoggettare a tassazione Irpef, non potranno beneficiare dei Bonus edilizi. E non sono ammesse eccezioni. Il discorso vale infatti sia per la detrazione in dichiarazione dei redditi, sia per le due opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura ormai eliminate.
Quindi, tanto i forfettari, quanto i minimi e gli incapienti sono tagliati fuori dal sistema delle agevolazioni previste per risparmiare sulle spese qualora si decidesse di sottoporre il proprio immobile a ristrutturazione.