L’aggiornamento anti-inflazionistico secondo i dati annuali Istat consente alle parti di pattuire aumenti del canone durante lo svolgimento del contratto. Un vantaggio per il proprietario dell’immobile, che di fronte all’aumentato tasso d’inflazione potrà richiedere a chi affitta un canone più alto per adeguarsi ai prezzi correnti. I dati, del resto, parlano chiaro: l’Istat evidenzia infatti che dallo 0,3% del giugno 2020 e dall’1,4% del giugno 2021 si è passati al 7,8% del giugno 2022 e all’8,6% del settembre 2022, con una variazione percentuale di ben l’ +11,4%.
Questa situazione consente al locatore la possibilità di aggiornare il canone, gravando ancor di più sull’affittuario che, in quanto titolare di un esercizio commerciale, potrebbe già trovarsi in difficoltà a causa dell’aumento dei prezzi delle materie prime.
È da ricordare, comunque, che si può aggiornare l’adeguamento al 75% del canone, con possibilità di portarlo al 100% in caso di:
– contratti con una durata superiore ai sei anni, con proroga di altri sei (D.L. n.207/2008 art. 41);
– contratti con un canone superiore a 250mila euro (D.L. n. 133/2014 art. 18).
Per poter procedere all’adeguamento è necessario che all’interno del contratto sia contenuta una clausola in cui è espressamente previsto: nell’ipotesi in cui questa non sia contemplata, il locatore non può pretenderlo.
Per quanto riguarda i contratti commerciali, la normativa oggi in vigore (Legge n. 392/1978 art. 32) prevede che l’aumento Istat debba necessariamente essere richiesto in via preventiva annualmente. Al contrario, l’aumento in maniera automatica senza la richiesta preventiva è ritenuto nullo.
Per poter procedere con l’adeguamento non è strettamente necessaria una raccomandata, a patto che il contratto non la preveda. Al locatore sarà infatti sufficiente inviare la bolletta di pagamento o la fattura, che indica il nuovo canone da pagare adeguato agli indici Istat.
Una volta richiesto ufficialmente, l’aggiornamento è dovuto a partire dal mese successivo alla richiesta e si calcola prendendo come base il canone inizialmente previsto e tenendo in considerazione la variazione Istat, ridotta al 75% salvo i casi sopra citati, verificatasi tra il momento di determinazione del canone originario e il momento della richiesta (si tratta del cosiddetto criterio della variazione assoluta).
È infine da ricordare che l’aggiornamento Istat non è obbligatorio, ma spetta al proprietario decidere se richiederlo o meno. Nel caso che per qualche annualità non venga chiesto, il locatario non potrà pretendere gli arretrati.