AFFITTIBREVI, CONFEDILIZIA: “STOP ALLA LOCAZIONE TURISTICA”
Dopo l’allarme lanciato da FIAIP e dal presidente degli immobiliari Paolo Righi, anche Confedilizia scende in campo per mettere in guardia il Governo sugli effetti negativi della cosiddetta “tassa Airbnb”, sia per i proprietari di seconde case che per il mercato turistico in generale. Sul piede di guerra il numero dell’associazione della proprietà Giorgio Spaziani Testa: “Il nuovo testo della norma sugli affitti brevi è molto pericoloso, oltre che di dubbia costituzionalità. Oltre ad introdurre una nuova tassa – con l’estensione dell’imposta di soggiorno alle locazioni e a tutta Italia – viene delegato a un provvedimento non legislativo, da un lato il potere di stabilire che un diritto costituzionale come quello di proprietà, attraverso la locazione, venga sottoposto ad autorizzazioni; dall’altro quello di trasformare in imprenditore chi affitti per un tot di giorni superiore a quanto deciderà il funzionario ministeriale di turno o possieda un numero di appartamenti maggiore di quanto sarà gradito allo stesso funzionario. Nuove tasse, nuova burocrazia, nuovi adempimenti, addirittura obblighi di partita Iva, scritture contabili, commercialisti ecc. per chi si permette di fare qualcosa che non è gradito dal mondo alberghiero. Nel Paese del turismo, si uccide la locazione turistica. Come diceva qualcuno, continuiamo così, facciamoci del male”.
Nell’articolo 4 della decreto-legge 50/2017 (meglio noto, in questi giorni, con l’accezione “manovrina”), come modificato dall’emendamento approvato in Commissione Bilancio alla Camera, al di là delle critiche a quanto viene confermato – come l’attribuzione della qualifica di sostituti di imposta agli agenti immobiliari, oltre che ai portali on line – Confedilizia ha contestato, prima ancora che il testo venisse approvato, oltre all’introduzione dell’imposta di soggiorno anche per le locazioni, i contenuti del comma 3-bis. In particolare, nonostante nella versione finale di questo comma non vi sia più traccia della previsione di regimi di autorizzazione della locazione, resta il problema della “delega ad un provvedimento di rango non legislativo del potere di definire quando un locatore si trasformi in imprenditore, facendosi espresso riferimento al numero delle unità immobiliari locate e alla durata delle locazioni in un anno solare.
Prosegue Testa (dal suo profilo Facebook) “a parte la creazione del mostro giuridico della locazione svolta in forma imprenditoriale (che, nel caso, non sarebbe più locazione), i richiami alla definizione di imprenditore del Codice civile e al regime fiscale dei redditi di impresa sono solo apparentemente delle garanzie: bisogna applicarli, non richiamarli per stabilire altro. In ogni caso – eliminata, con la ritenuta, qualsiasi possibilità di evasione fiscale – non si vede quale esigenza vi fosse di creare regole particolari per una parte delle locazioni. Se non per limitarle. Per completezza, segnaliamo che restano confermati alcuni aspetti positivi della norma, come l’estensione della cedolare secca alla sublocazione e ai contratti (solitamente di locazione) stipulati dal comodatario. Ma anche la precisazione che le nuove disposizioni, e quindi anche la cedolare, si applicano anche quando le locazioni “prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali”.