In condominio, le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici. Questa regola si applica a tutte le disposizioni che sono in contrasto con essa, indipendentemente dal tipo di regolamento, contrattuale o assembleare, e dal momento in cui il regolamento è stato adottato. Qualsiasi divieto di tenere animali previsto in un vecchio regolamento condominiale deve essere considerato decaduto secondo l’art. 1138 del c.c., configurandosi una forma di nullità sopravvenuta delle clausole contrarie al nuovo disposto normativo.
Tuttavia, il possesso o la detenzione di animali in un condominio, nell’ambito delle singole proprietà esclusive, possono essere vietati solo se il proprietario dell’immobile si è contrattualmente obbligato a non detenere animali nel proprio appartamento. Pertanto, un regolamento condominiale non può stabilire limiti, costituenti oneri reali o servitù, a carico dei condomini relativamente alle loro proprietà esclusive, essendo la scelta di tenere o meno animali, nell’ambito della singola proprietà, una manifestazione del diritto di proprietà. Ciò non toglie che la detenzione di animali che disturbino la quiete condominiale possa essere penalmente sanzionata. Infatti, l’art. 659 c.p. punisce la condotta di chi suscita o non impedisce strepiti di animali. Tale norma presuppone che lo strepito venga realizzato proprio per mezzo delle manifestazioni sonore tipiche e connaturali all’animale, che assumono connotazioni di illeceità quando eccedano i limiti della normale tollerabilità e realizzano potenziale offesa alla quiete di una collettività indifferenziata di persone. Tale fattispecie risulta integrata, ad esempio, se non si impedisce ai cani di abbaiare in maniera smodata e in orari tali da disturbare l’intero condominio, oppure se i cani vengono tenuti nel cortile al piano terra dove abbaiano a lungo a ogni movimento dei condomini e dei loro frequentatori. Ai fini dell’elemento psicologico del reato non occorre l’intenzione dell’agente di arrecare disturbo alla quiete pubblica, essendo sufficiente la volontarietà della condotta desunta da obiettive circostanze.
Dunque, è molto importante che il nostro amico a quattro zampe, non disturbi altri condomini con rumori eccessivi, come abbaiare costantemente o emettere suoni ad alto volume. Un modo potrebbe essere quello di evitare di lasciare l’animale da solo per lunghi periodi di tempo se può risultare disturbato o si comporta in modo rumoroso. Anche l’igiene dell’animale e del condominio è un aspetto importante. Un buon metodo è quello di raccogliere i bisogni del nostro animale domestico dagli spazi comuni, come giardini o cortili e tenere pulite tutte le zone che potrebbero essere frequentate dall’animale, come ascensori, scale e balconi. Altro aspetto importante è quello di tenere il cane al guinzaglio durante le passeggiate all’interno del condominio e nel cortile. In questo modo si evita che il cane disturbi o spaventi gli altri condomini o che possa vagare fuori dal condominio. Dovremmo evitare di lasciare l’animale incustodito negli spazi comuni poiché potremmo provocare disturbo e ansia gli altri condomini e c’è il rischio che l’animale si faccia male o danneggi la proprietà comune. È sempre consigliabile avere un’assicurazione per responsabilità civile per danni causati all’interno del condominio o alle persone. Ma la regola più importante è che il nostro amico abbia un ambiente adeguato in cui vivere e che le sue esigenze di esercizio, dieta e igiene siano soddisfatte.
A cura di Sabrina Schemani, Presidente di GESTIRE