Il proprietario, insieme ad altri soggetti, di un edificio unifamiliare ubicato in un Comune per il quale è stato dichiarato lo “stato di emergenza”, a seguito degli eventi sismici del 2012, che deve effettuare interventi di messa in sicurezza, miglioramento della classe sismica ed efficientamento energetico dell’immobile, potrà fruire, su tali lavori, dell’aumento del 50% del massimale, come previsto dalla legge di bilancio 2021 (commi 4-ter e 4-quater dell’articolo 119 del Dl n. 34/2020), se rinuncia formalmente al contributo per la ricostruzione. La precisazione è contenuta nella risposta dell’Agenzia n. 662 del 5 ottobre 2021.
L’istante fa presente che non ha mai fruito del contributo per la ricostruzione in quanto all’immobile è stato riconosciuto un “valore storico testimoniale”, circostanza che fa escludere i lavori di demolizione e rifacimento, consentendo solo quelli di restauro.
L’Agenzia ricorda i commi 4-ter e 4-quater dell’articolo 119 inseriti, dalla legge di bilancio 2021, nel decreto “Rilancio”, che prevedono, il primo, un aumento del 50% dei limiti delle spese ammesse all’ecobonus e al sismabonus per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dagli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, il secondo, che tali incentivi nei comuni colpiti dal sisma a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, spettano per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
La misura di favore, ricorda, inoltre, l’Agenzia, inizialmente riservata ai soli comuni colpiti del Centro Italia colpiti dal sisma 2016/2017 e a quelli dell’Abruzzo colpiti dal sisma 2009, attualmente riguarda tutti i Comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, tuttavia, il Superbonus è alternativo al contributo per la ricostruzione.
Ebbene, secondo i citati commi 4-ter e 4-quater, gli sconti fiscali in misura maggiorata (il Superbonus rafforzato) spettano in alternativa al contributo per la ricostruzione. La fruizione delle agevolazioni, infatti, presuppone il diritto al contributo e la successiva rinuncia formale allo stesso.
Di conseguenzam l’istante se per i lavori descritti nell’interpello ha diritto al contributo per la ricostruzione e non ne ha fruito, potrà beneficiare delle misure introdotte con il Superbonus rafforzato, rinunciando formalmente al predetto contributo.
Fonte: FiscoOggi