Decorazioni e addobbi natalizi nelle parti comuni necessitano dell’autorizzazione dell’assemblea o dell’amministratore? Come funziona il decoro architettonico?
Le festività natalizie sono un momento importante per tante persone; basti pensare che c’è chi le attende tutto l’anno per potersi ritrovare con i propri familiari che abitano lontano oppure soltanto per assaporare l’atmosfera tipica del periodo. Questi sentimenti di gioia si esternano anche attraverso decorazioni che, in genere, si usano per addobbare casa, come ad esempio le tradizionali luci colorate intermittenti. Quando si condividono spazi comuni, però, le cose potrebbero complicarsi, al punto da poter rendere illecita un’azione che, altrimenti, sarebbe normalissima. Ad esempio, si può mettere l’albero di Natale nell’androne condominiale?
Il quesito si estende ovviamente a ogni tipo di decorazione natalizia apposta in una parte comune dell’edificio: si pensi alla ghirlanda appesa al portone d’ingresso oppure alla classica Stella di Natale negli angoli del pianerottolo. Queste condotte sono legali oppure ci sarebbe bisogno del consenso dell’assemblea prima di addobbare il condominio con decorazioni natalizie? Vediamo cosa dice la legge.
Decorazioni natalizie in condominio: sono vietate?
A meno che il regolamento non vieti espressamente di addobbare le parti comuni con decorazioni natalizie oppure con altri oggetti simili, è possibile ornare l’edificio con luci, piante e alberi di Natale, purché non siano di intralcio agli altri proprietari.
In altre parole, salvo che il regolamento non ponga un esplicito divieto, le decorazioni natalizie sono ammesse in condominio, ma gli altri condòmini devono comunque poter continuare ad utilizzare le parti comuni che, in quanto tali, spettano a tutti.
Si può mettere l’albero di Natale nell’androne?
È possibile mettere l’albero di Natale nell’androne condominiale anche senza chiedere il consenso all’assemblea oppure all’amministratore. Ciò che conta è che l’abete non intralci il passaggio dei proprietari che intendono accedere all’edificio.
In pratica, a meno che il regolamento non lo proibisca, non è possibile vietare al condominio che voglia abbellire il palazzo di mettere un albero di Natale nell’androne; tale diritto, però, deve rispettare quello degli altri di poter continuare a utilizzare il bene comune, cioè l’andito.
Da tanto deriva che l’albero di Natale non potrà impedire all’androne di continuare a svolgere la sua funzione, che è quella di fungere da ingresso nell’edificio.
Sarebbe quindi illegittimo mettere un abete natalizio in modo tale da impedire di aprire il portone o da rendere difficoltoso l’ingresso; lo stesso dicasi se l’albero impedisse ai condòmini di accedere alla pulsantiera del citofono oppure alle cassette postali.
Insomma: si può mettere un albero di Natale nell’androne, anche senza alcun permesso, purché gli altri condòmini non ne abbiano un impedimento.
Addobbi natalizi all’esterno del condominio: sono legali?
Quanto appena detto vale anche per gli addobbi natalizi posti all’esterno del condominio, come ad esempio le luci intermittenti sulla facciata dell’edificio. In questa ipotesi, però, occorre tener conto dell’ulteriore limite costituito dal decoro architettonico, cioè dall’estetica del palazzo.
Di norma, un addobbo natalizio non è in grado di pregiudicare l’aspetto di un immobile intero, tanto più se si considera che si tratta di un accessorio temporaneo e rimovibile; tuttavia, se le dimensioni delle decorazioni dovessero essere tali da ledere in modo considerevole l’estetica del condominio, allora l’amministratore e l’assemblea potrebbero intervenire per ordinarne la rimozione.
Si pensi al condomino che, senza chiedere alcun permesso, faccia installare da un elettricista una grande e luminosa cometa natalizia sulla facciata dell’edificio di particolare pregio storico e artistico: una scelta del genere, se non condivisa, potrebbe essere sanzionata con la rimozione in quanto lesiva del decoro architettonico.
Questa tesi sembra essere condivisa anche dalla Corte di Cassazione, allorquando in passato ha affermato che l’alterazione del decoro architettonico «può ben correlarsi alla realizzazione di opere che immutino l’originario aspetto anche soltanto di singoli elementi o punti del fabbricato tutte le volte che la immutazione sia suscettibile di riflettersi sull’insieme dell’aspetto dello stabile» (Cass., sent. n. 8731/1998).
Insomma, per quanto possa essere raro, anche addobbi eccessivamente sfarzosi e “chiassosi” potrebbero ledere il decoro architettonico.
Condominio: chi paga gli addobbi natalizi?
Se il condomino sceglie autonomamente di addobbare il condominio con decorazioni natalizie, non potrà pretendere che anche gli altri contribuiscano alle spese: il condomino dovrà quindi sopportare da solo i costi della propria iniziativa.
Le cose cambiano se le decorazioni di Natale sono condivise dall’assemblea: in questa ipotesi, le spese saranno a carico dei condòmini, ciascuno in proporzione dei millesimi di cui è titolare.
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