L’imposta di soggiorno in Valle d’Aosta sarà dovuta anche per le locazioni brevi (da un giorno a sei mesi). Lo prevede il disegno di legge regionale in materia presentato dalla giunta: l’articolo 6 “parifica gli alloggi a uso turistico alle strutture turistico-ricettive per il solo fine dell’applicazione dell’imposta di soggiorno”.
Nei suoi 12 articoli il ddl prevede che il locatore, prima dell’avvio dell’attività, presenti al Comune una dichiarazione con i dati relativi all’alloggio, allegando una planimetria catastale con l’indicazione delle camere da affittare; la locazione non costituirà un mutamento di destinazione d’uso. Il Comune dovrà rilasciare un codice identificativo regionale (Cir), da rendere poi chiaramente leggibile su ogni strumento di promozione. Entro 30 giorni il locatore dovrà comunicare all’eventuale amministratore del condominio la data di avvio dell’attività e il Cir. Le generalità degli ospiti dovranno essere rese note alla questura e i soli dati di arrivo e presenza – per finalità statistiche – all’Office régional du tourisme che, su richiesta dei locatori, potrà pubblicare sul portale turistico regionale le informazioni degli alloggi. Sarà vietata ogni prestazione “alberghiera” al di fuori di pernottamento, dotazione iniziale di biancheria, pulizia dei locali a ogni cambio ospite, forniture di energia, acqua, riscaldamento e altre dotazioni tecniche. A seconda dei casi, le sanzioni amministrative previste per eventuali mancanze da parte del locatore andranno da 300 a 6.000 euro.
Per gli alloggi che sono già oggetto di locazioni turistiche, il locatore avrà 60 giorni dall’entrata in vigore della legge per mettersi in regola. Il compito di vigilare, anche con accesso agli alloggi da parte di incaricati, spetterà ai comuni.
Fonte: Agenzia Ansa