Due unità immobiliari devono avere contatori e attacchi alla luce diversi o possono essere riuniti con un’unica utenza?
Non a tutti è chiaro se, in caso di possesso di un appartamento e una pertinenza, si può avere un unico contatore. Si pensi al caso di un condomino proprietario di un appartamento e un sottotetto, o di un garage o una cantina. Sicuramente, disporre di un unico contatore per due unità immobiliari significa abbattere i costi: pagare un unico abbonamento, risparmiare sulle imposte e sui costi fissi. Difatti ogni utenza prevede l’addebito di una serie di oneri di sistema che dipendono soltanto dalla presenza del punto di prelievo.
Come vedremo a breve, appartamento e pertinenza possono avere un unico contatore. Non succede così invece nel caso di due appartamenti indipendenti: in questa seconda ipotesi infatti le utenze devono essere per forza separate. Non si può cioè avere un “allaccio collettivo”. Ciò perché la legge prevede che a ogni unità di consumo debba coincidere un unico cliente e quindi un solo contatore. Questa previsione è rivolta ad evitare il fenomeno dei cosiddetti “clienti nascosti”, ovverosia coloro ai quali è attribuita una unità di consumo ma che non dispongono di un proprio punto di connessione alla rete di distribuzione. Ciò significa che non è possibile utilizzare un solo contatore per due appartamenti catastalmente separati e autonomi.
Le eccezioni
Come dicevamo in partenza sono previste, però, relativamente agli utenti privati, delle eccezioni in presenza delle quali è legittimo l’utilizzo di un unico contatore per due utenze differenti. Ciò succede in alcuni casi:
– unità immobiliari legate tra loro da vincolo di pertinenza (che insistono sulla stessa particella catastale o su particelle contigue);
– unità immobiliari pertinenziali (solai, garage, cantine), anche nella disponibilità di differenti persone ma facenti parte di un unico condominio;
– quando le unità immobiliari sono dello stesso proprietario, si trovano nel medesimo condominio ma una o più sono affittate a persone fisiche o giuridiche diverse (es. proprietario di un immobile che affitta il garage ad un’altra persona);
– quando le proprietà immobiliari non residenziali sono contigue e condividono la stessa finalità (es. due locali aziendali o commerciali adiacenti accomunati dall’offerta dello stesso tipo di servizio).
Dunque, un appartamento e una pertinenza possono avere un unico contatore.
Cosa si intende con pertinenza?
L’articolo 817 del Codice civile definisce «pertinenze» tutte le cose destinate, in modo durevole, al servizio o all’ornamento di un’altra cosa, senza perciò costituirne parte integrante e senza rappresentare elemento indispensabile per la sua esistenza, ma in modo da accrescerne l’utilità o il pregio. La pertinenza è dunque un accessorio della cosa principale.
Affinché si possa parlare di una pertinenza occorrono due elementi:
– l’oggettiva destinazione di una cosa a servizio o ornamento di un’altra;
– la volontà, da parte del proprietario della cosa principale, di costituire un rapporto di complementarità e strumentalità tra le cose.
Dunque, la pertinenza è un garage, una soffitta, un box auto, una cantina, un sottotetto, un abbaino. In tutti questi casi, è possibile accorpare il contatore della pertinenza a quello dell’unità principale e pagare una sola bolletta.
Nel caso invece di un appartamento grande che viene diviso in due distinte unità e quindi frazionato, non è possibile mantenere un unico contatore. Ogni appartamento deve avere il proprio allaccio.
È invece possibile il contatore unico nel caso inverso, ossia di un appartamento frazionato che, a seguito di lavori, viene reso unico: in tale ipotesi, si può presentare domanda di disattivazione di un contatore, per mantenere un solo contratto con l’ente erogatore.
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