Via libera alla legge di bilancio. A dare l’inusuale colpo d’acceleratore al provvedimento – approvato in via definitiva dal Senato nella seduta del 7 dicembre – la crisi di Governo scaturita dall’esito referendario, con le conseguenti dimissioni del premier Renzi. Di seguito, una sintesi delle principali misure fiscali in materia immobiliare.
Riqualificazione energetica
La detrazione delle spese relative a interventi di riqualificazione energetica degli edifici è confermata, nella misura maggiorata del 65%, anche per tutto il 2017. La proroga arriva, invece, fino al 31 dicembre 2021 per i lavori relativi a parti comuni condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari del condominio. Inoltre, il beneficio per gli interventi condominiali è del 70%, se questi interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda; ovvero del 75%, se i lavori sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale o estiva. In queste due ultime ipotesi (sfruttabili anche dagli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti a edilizia residenziale pubblica), in alternativa alla fruizione della detrazione, è possibile scegliere di cedere il corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati. L’importo massimo agevolabile è fissato in 40mila euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Ristrutturazione edilizia e misure antisismiche
Anche il bonus ristrutturazioni è prorogato fino al 31 dicembre 2017 nella misura potenziata attualmente in vigore: la detrazione è del 50% su un importo massimo di 96mila euro per unità immobiliare.
Per quanto riguarda invece gli interventi antisismici su edifici (adibiti ad abitazioni e attività produttive), le relative spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 (incluse quelle per la classificazione e la verifica sismica degli immobili), fino a un importo massimo di 96mila euro per unità immobiliare per ciascun anno (se gli interventi consistono nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, si deve tener conto delle spese sostenute in quegli anni per le quali si è già fruito della detrazione), saranno detraibili nella misura del 50%; il bonus andrà ripartito in cinque quote annuali di pari importo.
L’agevolazione, oltre che per gli immobili ubicati nelle zone 1 e 2 (zone sismiche ad alta pericolosità), spetta anche per quelli situati nella zona 3 (in cui possono verificarsi forti, ma rari, terremoti). Inoltre: se le misure antisismiche adottate riducono il pericolo sismico in modo tale da comportare il passaggio a una classe di rischio inferiore, la detrazione è elevata al 70% (ovvero al 75%, in caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali); se si scalano due classi di rischio, il bonus è dell’80% (ovvero dell’85%, per gli interventi condominiali). Per gli interventi sulle parti comuni, la spesa massima agevolabile è pari a 96mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio. Come già visto per il “bonus energetico”, i beneficiari, anziché fruire della detrazione, possono optare per la cessione del corrispondente credito a chi ha effettuato l’intervento o ad altri soggetti privati.
Acquisto mobili e grandi elettrodomestici
È confermato per il 2017 anche il “bonus arredi”, cioè la detrazione del 50%, fruibile in dieci quote annuali di pari importo, delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ (per i forni, è sufficiente la A), destinati all’arredo di immobili oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio; i lavori, però, devono essere iniziati non prima del 1° gennaio 2016. Il limite di spesa agevolabile è fissato in 10mila euro, considerato, per gli interventi effettuati nel 2016 o per quelli iniziati nel 2016 e proseguiti nel 2017, al netto delle spese sostenute nel 2016 per le quali si è fruito della detrazione.
Riqualificazione strutture ricettive
È prorogato (agli anni 2017 e 2018), potenziato (nella misura del 65%) ed esteso (agli esercenti attività agrituristica) il credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere. Il bonus spetta a condizione che gli interventi abbiano anche finalità di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica o antisismica, acquisto mobili; ripartito in due quote annuali di pari importo, va utilizzato a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui sono realizzati gli interventi.
Trasferimenti immobiliari nell’ambito di vendite giudiziarie
Modifiche al regime agevolato previsto, dal Dl 18/2016, per i trasferimenti di immobili nell’ambito di vendite giudiziarie, in base al quale le relative imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di 200 euro ciascuna: l’operatività della disciplina è estesa fino al 30 giugno 2017, ed è allungato da due a cinque anni il periodo di tempo entro il quale l’acquirente imprenditore che ha usufruito dell’agevolazione è tenuto a ritrasferire l’immobile, pena il recupero dell’imposta di registro nella misura ordinaria del 9%, con applicazione di una sanzione amministrativa del 30% e degli interessi di mora.
Ritenute effettuate dai condomini
Modificata la norma che disciplina la ritenuta del 4% sui corrispettivi pagati dai condomini per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi eseguite nell’esercizio di impresa o di attività commerciali non abituali. Viene ora specificato che il versamento va effettuato solo al raggiungimento della soglia minima di 500 euro; in ogni caso, qualora tale importo non venga raggiunto, il versamento deve essere eseguito entro il 30 giugno e il 20 dicembre.
Canone tv
Scende da 100 a 90 euro la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato dovuto per l’anno 2017.
Imposte locali e Tasi
Viene confermato per il 2017 lo stop all’aumento dei tributi e delle addizionali comunali e regionali, già in vigore nel 2016. Sarà comunque applicabile la maggiorazione della Tasi già disposta per l’anno in corso.