Le sanzioni elevate con Autovelox a funzionamento automatico possono essere annullate, previo ricorso, se l’ente accertatore non produce in giudizio la foto utilizzata per elevare la contestazione, quando il verbale sia stato redatto in un momento successivo all’infrazione, tramite attività d’ufficio.
Questo il principio che emerge dalla sentenza n. 2430, emessa dal Giudice di Pace di Cassino.
“Il verbale di accertamento della violazione – si legge nei motivi della decisione – fa piena prova sino a querela di falso limitatamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come da lui compiuti ovvero come avvenuti in sua presenza, ma non si estende alla verità sostanziale di tali dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante”.
Nel commentare la sentenza, All-In Giuridica, periodico specializzato del Gruppo Seac, chiarisce: “L’ente accertatore non può limitarsi a produrre in giudizio il verbale con cui è stata contestata l’infrazione all’automobilista ma è tenuto a fornire al giudice elementi idonei a dimostrare la fondatezza della propria pretesa”.
Nel caso in oggetto, il ricorso era stato proposto contro una sanzione per eccesso di velocità elevata nel Frosinate con apparecchiatura automatizzata. Il verbale era stato redatto in un secondo tempo, da un agente accertatore che aveva esaminato la documentazione fotografica. Le immagini di prova, però, non sono state prodotte in giudizio e questo ha portato il Giudice a decidere per l’annullamento della contestazione.
Questo pronunciamento, si inserisce nel solco dell’indirizzo già espresso in passato dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza 2.734 del 2002, aveva chiarito come le circostanze di fatto che il pubblico ufficiale ha appreso a seguito di ispezione di documenti non attribuiscono al verbale alcun valore probatorio precostituito.
FONTE: Ansa