Gli studi professionali che rientrano nelle categorie PMI e partite IVA dal 1° aprile 2023 hanno dovuto fare il loro ingresso nel mercato libero dell’energia, non potendo più accedere alle tariffe incluse nel mercato tutelato.
I professionisti, anche nel caso in cui condividano lo studio con altri colleghi, possono dedurre dalle tasse una quota delle bollette di luce e gas.
In linea generale le spese legate alle bollette di gas e luce possono essere deducibili ai fini IRPEF, nonché detraibili ai fini IVA, a patto che:
– le bollette riportino i dati del professionista, nonché l’indicazione del suo numero di partita IVA. Non è possibile, infatti, portare in deduzione il costo ai fini IRPEF, ovvero procedere alla detrazione dell’IVA, nei casi in cui le bollette riportino unicamente il codice fiscale del professionista;
– la deduzione IRPEF, nonché la detrazione IVA, saranno al 100%, qualora sia riferita allo studio professionale, quindi, spese inerenti. Viene fatta eccezione in caso di indeducibilità e indetraibilità soggettiva come nel caso dei contribuenti forfetari di cui alla Legge n. 190/2014; ovvero, con riferimento all’IVA i casi in cui la stessa per pro-rata di indetraibilità sia totalmente o parzialmente indetraibile – ad esempio per soggetti che pongono in essere operazioni esenti IVA quali i medici;
– nel caso in cui il professionista abbia un contratto delle utenze per uso promiscuo (abitazione e studio) potrà dedurre le spese al 50% indipendentemente dalle dimensioni dell’appartamento o da quante persone vi abitano.
Nel caso in cui più professionisti condividano le spese dello studio professionale, colui che supporta il costo complessivo deve poi ridistribuisce l’onere pro quota ai colleghi. Nel ri-addebitare la spesa, il professionista dovrà emettere nei loro confronti apposita fattura. Per trattare tali ri-addebiti, si deve fare riferimento ai chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria. È pertanto necessario precisare che:
– con la CM n. 58/E del 18 giugno del 2001 è stato chiarito che il r-iaddebito, da parte di un professionista, delle spese comuni dello studio utilizzato da più professionisti non costituiti in associazione professionale, da lui sostenute, deve essere realizzato attraverso l’emissione di fattura assoggettata ad IVA. Ai fini reddituali, le somme rimborsate dagli altri utilizzatori comportano una riclassificazione in diminuzione del costo sostenuto dal professionista intestatario dell’utenza;
– la CM n. 38/E del 23 giugno 2010 ha, inoltre, precisato che ai fini reddituali le somme incassate per il ri-addebito dei costi ad altri professionisti per l’uso comune degli uffici non costituisce reddito di lavoro autonomo e quindi non rileva quale componente positivo di reddito. In tal caso, è corretto ritenere che il costo sostenuto può essere dedotto dal professionista solo parzialmente, vale a dire per la parte riferibile alla attività da lui svolta e non anche per la parte ri-addebitata o da ri-addebitare ad altri. Infatti, la parte di costo ri-addebitata o da ri-addebitare non è inerente alla attività da questi svolta e quindi non assume rilevanza reddituale quale componente negativo. Nella imputazione delle componenti reddituali al periodo d’imposta il reddito di lavoro autonomo segue il criterio di cassa, principio che può essere derogato solo nelle ipotesi previste. Pertanto, il costo rimborsato al professionista dal collega per l’uso comune del locale di esercizio dell’attività nel periodo d’imposta successivo non può considerarsi rilevante ai fini reddituali per il professionista che lo riceve. Detto componente sarà invece rilevante per il professionista (collega), nel periodo d’imposta in cui effettivamente lo corrisponde per l’uso dei locali.
Nei casi in cui il ri-addebito avvenga tra professionisti che agiscono in regime forfettario, in considerazione del fatto che tali contribuenti non applicano IVA in fattura, non possono neppure dedurre i costi inerenti all’attività.