[A cura di: Arera] Sono stati prorogati al 2020 i termini di sospensione del pagamento per le fatture di acqua, energia elettrica e gas per le famiglie e le piccole imprese coinvolte negli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi. Con la delibera 587/2018/R/com dell’Authority, vengono infatti attuate le ulteriori novità previste dalle leggi 89 e 108 del 2018 a favore delle zone terremotate.
In particolare, per i beneficiari delle agevolazioni che hanno dichiarato l’inagibilità del fabbricato (casa di abitazione, studio professionale o azienda) viene differita di un anno, dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2020, la sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere alla data dell’evento sismico. Inoltre, per le utenze/forniture localizzate nelle “zone rosse” (terremoto Centro Italia) è stato previsto che la sospensione dei pagamenti delle fatture sia prolungata sino al 31 dicembre 2020 in maniera automatica, a prescindere dalla dichiarazione di inagibilità dell’immobile in cui si trova l’utenza/fornitura colpita.
A maggior tutela e garanzia dei soggetti titolari di utenze/forniture localizzate nelle “zone rosse”, è stato previsto che questi siano ugualmente esentati sino al 31 dicembre 2020 – per quanto riguarda le forniture di energia elettrica, gas naturale e gas diversi distribuiti a mezzo di reti – dal pagamento delle componenti a copertura dei costi del servizio di rete, degli oneri generali e delle ulteriori componenti; per quanto attiene al servizio idrico integrato, l’esenzione riguarda il pagamento di tutti i corrispettivi (relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione e dalle relative componenti di perequazione). Sino a tale data sono previste esenzioni anche in relazione ai corrispettivi per nuove connessioni, disattivazioni, riattivazioni e/o volture. È stato inoltre previsto che i venditori di energia elettrica, gas e gas diversi distribuiti a mezzo di reti azzerino anche tutte le componenti fisse, comprese le componenti direttamente determinate dal venditore (tipicamente a copertura dei costi di commercializzazione).
Infine, la delibera 587/2018/R/com, dando attuazione alla recente normativa, ha previsto che i soggetti titolari di utenze inagibili, attive alla data del 21 agosto 2017, nei Comuni di Ischia (Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio) potranno beneficiare della sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere sino al 1° gennaio 2020, presentando nelle modalità richieste la dichiarazione di inagibilità del fabbricato (casa di abitazione, studio professionale o azienda). I venditori e i gestori del SII, in relazione a tali utenze, non potranno altresì dare corso ad eventuali azioni di sospensione della fornitura per morosità, anche se verificatesi precedentemente alla data del sisma.
La delibera 587/2018/R/com è disponibile sul sito www.arera.it.