Molti hanno “già” ricevuto quello di aprile. Altri attendono ancora quello di marzo. Per quello di maggio (almeno per coloro ai quali spetta) occorrerà attendere ancora.
Ma intanto: come funziona l’accesso al bonus per lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati, introdotto dal Dl Cura Italia e riconfermato o ampliato dal Dl Rilancio?
L’Inps tira le somme su destinatari e modalità di fruizione di quello che da molti è conosciuto come il bonus 600 euro, fugando non pochi dubbi che ancora affliggono i più svariati professionisti (ivi compresi molti amministratori di condominio) e altrettanti amministratori di studi professionali aventi in organico, ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi. Il tutto, malgrado occorra sempre ricordare che per i professionisti iscritti agli ordini e alle relative casse previdenziali private (ingegneri, architetti, geometri, commercialisti, avvocati, etc.) l’indennità è corrisposta direttamente dalla rispettiva cassa di appartenenza.
Riportiamo, di seguito, una sintesi dei chiarimenti forniti dall’Inps.
Le indennità Covid-19 sono previste per marzo, aprile e maggio 2020, per le seguenti categorie di lavoratrici e lavoratori:
Per tale categoria di lavoratori (art. 27, d.l. 18/2020, art. 84 cc. 1 e 2 d.l. 34/2020) è prevista una indennità di 600 euro per marzo e aprile e una indennità di 1.000 euro per maggio 2020.
A tali indennità possono accedere, per marzo e aprile, i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che non siano titolari di un trattamento pensionistico diretto, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.
Per ottenere l’indennità di maggio, oltre alla partita IVA attiva alla data del 19 maggio 2020, occorre dimostrare di aver subìto una perdita di reddito del 33% nel secondo bimestre 2020 rispetto al secondo bimestre 2019.
Per la domanda all’Inps è sufficiente allegare un’autocertificazione. In fase di istruttoria l’Inps coinvolgerà l’Agenzia delle Entrate per i controlli.
Per tale categoria di lavoratori (art. 27 d.l. 18/2020, art. 84 cc. 1 e 3 d.l.34/2020) è prevista una indennità di 600 euro per marzo e aprile e una indennità di 1.000 euro per maggio 2020.
A tale indennità possono accedere, per marzo e aprile, i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che non siano titolari di un trattamento pensionistico diretto, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.
Per ottenere l’indennità di maggio è necessario che il rapporto di lavoro sia cessato entro il 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto Rilancio).
Le indennità non concorrono alla formazione di reddito ai fini fiscali. Per il periodo di fruizione dell’indennità non spettano la contribuzione figurativa e l’Assegno per il Nucleo Familiare.
Le indennità non sono cumulabili:
Le indennità sono cumulabili con:
Le indennità non sono cumulabili con il Reddito di Cittadinanza, ma ne possono produrre un incremento fino all’importo della misura (ad esempio con un Reddito di Cittadinanza di 500 euro e i requisiti per l’accesso a una indennità Covid-19 di 1.000 euro, il Reddito di Cittadinanza è incrementato di ulteriori 500 euro).
I lavoratori in possesso dei requisiti devono presentare la domanda in via telematica all’Inps utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati.
Ad eccezione dei liberi professionisti, per coloro che hanno già richiesto l’indennità per il mese di marzo 2020, in caso di accoglimento sarà rinnovata automaticamente per i mesi di aprile e maggio (ove previsto) senza necessità di presentare una nuova domanda.