Il bonus affitti giovani spetta dal 2022 a determinate condizioni: i chiarimenti delle Entrate con la Circolare n 9 del 1 aprile 2022
Con la Circolare n. 9 del 1 aprile l’Agenzia delle Entrate fornisce, tra gli altri, alcuni chiarimenti in merito al bonus affitto giovani e le novità contenute nella legge di bilancio 2022.
In particolare, l’articolo 1, comma 155, della legge di bilancio 2022 sostituisce il comma 1-ter dell’articolo 16 del TUIR, riconosce dall’anno d’imposta 2022, ai giovani (intendendosi per tali i soggetti di età compresa tra i venti e i trentuno anni non compiuti) con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro che stipulano un contratto di locazione avente ad oggetto una unità immobiliare o sua porzione da destinare a propria residenza, una detrazione dall’imposta lorda di 991,60 euro per i primi quattro anni di durata contrattuale. Se superiore, la detrazione è pari al 20 per cento dell’ammontare del canone di locazione entro il limite massimo di 2.000 euro di detrazione.
Viene specificato che rispetto alla disciplina precedente, la modifica normativa: eleva il requisito anagrafico per usufruire della detrazione dai 30 ai 31 anni non compiuti; estende la detrazione al caso in cui il contratto abbia ad oggetto una porzione dell’unità immobiliare (ad esempio una stanza); innalza il periodo di spettanza del beneficio dai primi tre ai primi quattro anni del contratto, purché il conduttore si trovi nelle condizioni anagrafiche e reddituali richieste dalla norma. Attenzione al fatto che il rispetto dei requisiti deve essere verificato in ogni singolo periodo d’imposta per il quale si chiede di fruire dell’agevolazione (cfr. circolare 4 aprile 2008, n. 34/E, risposta 9.1). Pertanto, se il contribuente soddisfa i suddetti requisiti nel primo periodo d’imposta, occorre verificare che gli stessi siano presenti anche in ognuno dei tre periodi d’imposta successivi, per fruire della detrazione in ciascuno di essi.
– stabilisce che l’immobile per cui spetta l’agevolazione deve essere adibito a residenza del locatario (la versione precedente prevedeva che l’immobile fosse adibito ad “abitazione principale” dello stesso);
– prevede una detrazione più elevata pari al valore maggiore tra l’importo forfetario di 991,60 euro (previsto anche dalla precedente versione della disposizione) e il 20 per cento dell’ammontare del canone, comunque nel limite di 2.000 euro.
Resta fermo che, per fruire del beneficio, è necessario stipulare un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e che l’immobile adibito a residenza del locatario sia diverso dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti. È confermato il vigente limite di reddito, per cui la detrazione spetta se il reddito complessivo non è superiore a 15.493,71 euro.
La detrazione è suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione. Nel caso in cui il contratto di locazione sia stipulato da più conduttori e solo uno abbia i requisiti di età previsti dalla norma, solo quest’ultimo può fruire della detrazione in esame per la sua quota.
Fonte: FiscoOggi