Il credito d’imposta del 75 per cento per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici esistenti sarà in vigore fino al 31 dicembre 2025.
La proroga non apporta modifiche per i beneficiari, che possono essere indistintamente persone fisiche, condòmini o imprese.
A poter beneficiare di tale bonus fiscale sono gli interventi che rispettano i requisiti previsti dal Dm 236/1989 (“Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”).
L’indicazione, piuttosto generica, è stata meglio definita con la risposta dell’Agenzia delle Entrate 461/2022. In tale documento di prassi viene fornita un’interpretazione estensiva dei requisiti previsti. Si spiega infatti che anche l’ampliamento delle porte e la sostituzione dei sanitari possono beneficiare del bonus 75 per cento, a condizione che siano rispettate le prescrizioni del Dm 236/1989.
Affinché si possa fruire della detrazione in questione, quindi, è contemporaneamente necessario sia che i sanitari possano essere raggiunti, ad esempio con l’ampliamento di una porta, sia che essi rispettino le caratteristiche previste per ciascun apparecchio sanitario dal Dm 236/1989.