Di norma, alla morte del beneficiario le agevolazioni fiscali legate alla casa si trasmettono agli eredi, che possono continuare a detrarre le rate residue. Questo è possibile a una condizione: che l’erede in questione conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
Questo principio, però, non si applica indistintamente ai tutti i bonus edilizi.
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta in più occasioni per fare chiarezza in merito, precisando i casi di trasmissione agli eredi dei bonus-casa e i requisiti da rispettare. In particolare, ha ribadito una limitazione importante per chi richiede il bonus barriere architettoniche: l’agevolazione non si trasmette agli eredi in caso di morte del beneficiario. Le rate residue non godute saranno quindi “perdute”, senza possibilità di compensazione o di recupero.
Con la Circolare n. 17/E del 26 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate ha infatti precisato: “In assenza di specifiche disposizioni, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce in caso di decesso del contribuente che ha sostenuto le relative spese”.
Tuttavia in caso di compravendita, cessione o donazione (ma non successione mortis causa), chi ha eseguito i lavori sull’immobile e sostenuto le relative spese può continuare a detrarre la restante parte, nonostante la cessione.
Il divieto di trasferire la detrazione agli eredi, in vigore per il bonus barriere architettoniche, non si estende a tutti i bonus edilizi. Diverse agevolazioni si trasmettono infatti agli eredi alla morte del beneficiario originale. È il caso del bonus Ristrutturazioni, del Superbonus e dell’Ecobonus.
In queste tre ipotesi, le detrazioni richieste in vita si trasmettono per via ereditaria a figli, nipoti, coniuge superstite o altri soggetti indicati nel testamento nella misura in cui restano da fruire.
Tuttavia, affinché il bonus possa essere trasferito agli eredi, devono essere soddisfatti alcuni requisiti imprescindibili.
– Innanzitutto le rate residue si trasmettono unicamente all’erede che ha la disponibilità materiale dell’immobile. Questo vuol dire che chi eredita la casa su cui sono stati eseguiti gli interventi dovrà abitarvi, se vuole usufruire del bonus. Se invece l’immobile in questione viene affittato o venduto, il diritto si perde.
– Il secondo requisito, dispone che il beneficiario della detrazione debba essere a tutti gli effetti erede del defunto. Infatti l’agevolazione non si estende tra conviventi non sposati che non hanno legalmente la qualità di “erede”.
– Inoltre, i bonus non si trasmettono se un altro soggetto diverso dall’erede vanta un diritto reale di godimento sull’immobile, ad esempio un usufrutto.
Le cose cambiano nel caso di vendita dell’immobile o di donazione tra parenti. Infatti, in questa eventualità, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che le rate residue si trasferiscono automaticamente a favore dell’acquirente o donatario, al momento della sottoscrizione dell’atto notarile.
Il beneficiario originario della detrazione, cioè colui che ha sostenuto le spese di ristrutturazione, efficientamento energetico e così via, se vuole può però continuare a beneficiare della detrazione. Questa circostanza però deve essere espressamente specificata nell’atto di vendita o donazione.