Per beneficiare delle agevolazioni previste dal bonus facciate, sono necessari visto di conformità e congruità delle spese, anche se gli interventi vengono effettuati in edilizia libera per una spesa inferiore ai 10 mila euro.
Lo ha chiarito Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate, rispondendo al quesito di un contribuente. Questa la domanda posta: “In un edificio stiamo per effettuare interventi di recupero di una facciata non influenti dal punto di vista termico. Per usufruire della cessione del credito d’imposta possiamo non richiedere il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese, visto che le opere saranno realizzate in regime di edilizia libera?”.
Nel rispondere al quesito, il Fisco ha precisato che, se si effettuano interventi per il bonus facciate e si vuole usufruire della cessione del credito o dello sconto in fattura al posto della detrazione, è sempre previsto l’obbligo di richiedere il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese.
Questo perché per tali interventi non è valida la deroga introdotta dalla legge di Bilancio 2022 nell’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020 (comma 1-ter, lettera b). Anche quando si tratta di opere classificate come “attività di edilizia libera” o di interventi che comportano una spesa complessiva non superiore a 10.000 euro.
In caso, dunque, di cessione del credito o di sconto in fattura, il visto di conformità e l’asseverazione sono obbligatori, senza limiti di spesa, per i lavori del bonus facciate, la detrazione del 60% (era il 90% nel 2021) per i lavori di rifacimento delle facciate esterne degli edifici unifamiliari e condominiali.