[A cura di: Unione nazionale consumatori]
Una buona notizia. L’Agenzia delle entrate ha risposto positivamente ad un quesito inoltrato dall’Unione Nazionale Consumatori. Chi nel 2016 non aveva presentato la dichiarazione di addebito su altra utenza (ossia il quadro B del modellino), ossia si era dimenticato di indicare la presenza di un’altra utenza elettrica per l’addebito del canone, e si era ritrovato, quindi, a pagare un secondo canone Rai, può ancora presentare la domanda di rimborso.
Il dubbio era sorto perché nel Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016 era previsto che la dichiarazione relativa al quadro B aveva “effetto per l’intero canone dovuto per l’anno di presentazione” (ora questa frase è stata tolta con la recente modifica del 24/2/2017) e nelle Faq sul sito dell’Agenzia era specificato che poteva “essere presentata in qualunque momento dell’anno“, ma aveva “effetto dal 1° gennaio dell’anno di presentazione”. Dunque se si presenta la dichiarazione nel 2017, non può valere per l’anno 2016. Al riguardo l’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’effetto della dichiarazione presentata ha effetto per il futuro solo ai fini di sospendere l’addebito del canone TV nelle fatture.
RIMBORSO 2016
Si può, però, ugualmente presentare nel 2017 la domanda di rimborso per l’anno 2016, anche se lo scorso anno non si era presentata la dichiarazione? La risposta è sì.
Come confermatoci dall’Agenzia delle entrate, si può presentare la richiesta di rimborso, con codice 4 e “data inizio” 1/1/2016 (non va, invece, compilato il campo “data fine”). In tal caso, la domanda di rimborso equivale alla dichiarazione sostitutiva quadro B dell’anno 2016 e consente di ottenere la restituzione del secondo canone ingiustamente pagato.
Per quanto riguarda, invece, le recenti modifiche (provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 24/2/2017), in particolare l’introduzione nel quadro B del campo “data inizio”, ossia della data dalla quale ricorrono i presupposti, l’associazione invita i consumatori alla massima attenzione. Infatti, se invece di mettere la data 1 gennaio 2017 si inserisce 2 gennaio 2017, andrà pagato il canone semestrale di 45,94 euro.
Si tratta, ad es., del caso in cui un figlio, piuttosto che un coniuge che si era separato, rientra in famiglia, ossia nello stato di famiglia. Ricordiamo che la regola generale è che il canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica. Ossia un solo canone Rai all’interno della stessa famiglia. Ma se, ad es., il figlio rientra in famiglia non il 1° gennaio, ma il 2 gennaio, allora i genitori pagano l’intero canone 2017, mentre il figlio, se aveva una tv, dovrà pagare il canone relativo al primo semestre.
QUALI NOVITÀ
Di seguito le novità introdotte a cui prestare attenzione:
1) mentre nel 2016 il Quadro B del modello di dichiarazione sostitutiva poteva essere presentato in qualunque momento dell’anno e aveva effetto dal 1° gennaio dell’anno di presentazione, nel 2017 può ancora essere presentato in qualunque momento dell’anno, ma ha effetto, ai fini della determinazione del canone dovuto, in base alla data di decorrenza dei presupposti attestati, ossia in base alla data indicata nel nuovo campo inserito nel modellino: “data inizio”;
2) compilando il quadro B, va inserita la data da cui decorre l’appartenenza alla stessa famiglia anagrafica dell’intestatario dell’utenza elettrica, ossia la data che risulta e che è stata dichiarata all’ufficio anagrafe del vostro Comune e a partire dalla quale c’è stata la modifica dello stato di famiglia;
3) La “data inizio” non può essere successiva alla data di sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva, ossia non si può anticipare la dichiarazione;
4) se la data da cui decorre il presupposto, ossia la data a partire dalla quale si rientra in famiglia, è precedente al 1/1/2017, si può indicare 1/1/2017. In pratica, per il 2016, si può evitare di andare in Comune a chiedere il giorno esatto nel quale si è stati reinseriti nello stato di famiglia. Non ha importanza, infatti, se si è rientrati in famiglia il 25/12/2016 piuttosto che il 20/12/2016. L’importate è che sia avvenuto prima dell’1/1/2017;
5) A seconda della data inserita nel quadro B della dichiarazione, questi sono i possibili effetti:
* se i presupposti (e quindi la data inserita nel campo “data inizio” del quadro B) ricorrono dal 1° gennaio del 2017, il canone Rai non va pagato;
* se i presupposti ricorrono dal 2 gennaio al 1° luglio 2017, è dovuto il primo semestre del canone, ossia 45,94 euro;
* se i presupposti ricorrono da una data successiva al 1° luglio 2017, va pagato l’intero canone 2017. La dichiarazione varrà solo per il canone 2018;
* se i presupposti ricorrono da una data antecedente al 1° gennaio 2017, può essere indicato, convenzionalmente, il 1° gennaio 2017 e non si deve pagare il canone Rai 2017.
IL QUADRO C
Ricordiamo, infine, che nel nuovo modellino, per la variazione dei presupposti è stato inserito un quadro nuovo, il quadro C (nel vecchio modellino era inserito uno spazio sia nel quadro A che nel quadro B, ora è messo a parte). Per 60 giorni (a partire dal 24/2/2017) si può ancora usare il vecchio modellino. Il quadro C va compilato quando vengono meno i presupposti attestati in una precedente dichiarazione sostitutiva, ossia è intervenuta una modifica rispetto a quanto dichiarato in precedenza all’Agenzia delle entrate, e questo sia rispetto al quadro A (ad esempio se si è dichiarato di non avere la tv, ma poi l’abbiamo acquistata o ci è stata regalata) che per il quadro B (ad esempio se la moglie, che ha una seconda casa, con utenza elettrica residenziale domestica, aveva indicato il codice fiscale del marito per il pagamento del canone, ma ora si è separata dal marito o comunque ha trasferito la sua residenza anagrafica nella seconda casa, per cui lei e suo marito sono diventate due distinte famiglie anagrafiche. In tal caso sono dovuti due canoni).