I dubbi espressi dal Consiglio di Stato sul decreto che disciplina l’inserimento del canone Rai nelle bollette elettriche degli italiani ha dato ovviamente nuovo ossigeno al fiato delle polemiche già da tempo sollevate dalle associazioni dei consumatori.
CODACONS
“Il Consiglio di Stato ha confermato pienamente i tanti dubbi del Codacons sulla legittimità del canone Rai in bolletta, ravvedendo le stesse criticità sollevate dalla nostra associazione”.
Secondo il presidente dell’associazione, Carlo Rienzi: “Come conseguenza del parere del Consiglio di Stato, non sarà possibile inserire il canone in bolletta, almeno fino a che non saranno superate le pesanti criticità rilevate. Il Governo deve ora sospendere il decreto e apportare tutte le correzioni richieste dai giudici. L’unica cosa certa in mezzo ai tanti dubbi e alla totale mancanza di informazioni per i cittadini, è che sul canone Rai in bolletta regna il caos più totale, motivo per cui il Governo farebbe bene a rinunciare del tutto al provvedimento”.
UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI
L’Unc sottolinea come il Consiglio di Stato abbia, in ultima analisi, dato ragione ai consumatori, rilevando “la mancanza di un qualsiasi richiamo ad una definizione di cosa debba intendersi per apparecchio televisivo, nonché problemi di applicazione della misura e di gestione della privacy”.
Massimiliano Dona, segretario dell’associazione, annuncia: “Vittoria dei consumatori. Ora il Governo ed il Parlamento devono modificare urgentemente la legge di Stabilità, rinviando la scadenza della prima rata al mese di ottobre”.
Per Dona, “erano troppi i quesiti ancora irrisolti. Le dichiarazioni del sottosegretario Antonello Giacomelli, fatta in Parlamento sui device, erano del tutto insufficienti e, soprattutto, non avevano valore legale, dal momento che nel modello di dichiarazione predisposto dall’Agenzia delle entrate si faceva inevitabilmente riferimento alla nota del ministero dello Sviluppo Economico del 22 febbraio 2012, per niente chiara e superata”.
In pratica si costringeva il consumatore, ad es. per le radio, a dichiarare il falso. La nota 2 della dichiarazione predisposta dall’Agenzia delle Entrate, infatti, fa riferimento agli apparecchi indicati nella nota del Ministero per lo Sviluppo Economico del 22/2/2012, nella quale le radio sono indicate tra gli apparecchi atti a ricevere. Di conseguenza, il modello costringeva il cittadino che possiede solo radio (e non deve, quindi, pagare il canone) a dichiarare il falso barrando ugualmente la casella, visto che non esiste altra strada per l’esenzione dal canone.
Nella tabella della nota Mise, infatti, si riporta ancora che sono atti alla ricezione (quindi il canone va pagato) sia i ricevitori radio fissi, sia i ricevitori radio portatili, sia i ricevitori radio per mezzi mobili, sia i lettori Mp3 con radio FM integrata.
“Non a caso – puntualizza Dona – Le domande che i consumatori ci rivolgevano erano: Cosa è un ricevitore radio fisso? Quello con la spina? Se prendo la radio di casa con le pile e vado in macchina, devo pagare il canone per il percorso che ho fatto dalla mia casa alla macchina posteggiata fuori casa? La Legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha soppresso il canone di abbonamento all’autoradiotelevisione. Che cosa è un’autoradiotelevisione? Insomma, come pretendere che il contribuente non faccia una dichiarazione non mendace, se non si spiega chiaramente cosa deve dichiarare?”.