[A cura di: Anna D’Angelo, Nuovo FiscoOggi – Agenzia delle Entrate]
Nuovi chiarimenti delle Entrate sul canone tv ad uso privato. L’Agenzia ha infatti arricchito con ulteriori 19 domande e risposte l’apposita sezione del sito attivata per aiutare i contribuenti a risolvere dubbi e difficoltà riguardanti il pagamento della tassa di possesso dell’apparecchio, focalizzando l’attenzione proprio sulla fase di addebito, per cercare, quindi, di fornire precisazioni circa situazioni che presentano qualche particolarità, ma che possono considerarsi piuttosto comuni.
La nuova regola generale, introdotta dalla Stabilità 2016, vuole che l’esistenza di un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica faccia presumere la detenzione di un apparecchio televisivo, facendo scattare l’obbligo di pagamento e quindi la presenza del canone in bolletta. Nella pratica, però, esistono diverse circostanze che possono generare dubbi nel cittadino.
* È il caso, per esempio, di chi, nel corso dell’anno, cambia fornitore di energia elettrica (operando il cosiddetto switch): per questo passaggio, chiarisce l’Agenzia, non occorre fare nulla, perché le rate del canone saranno addebitate in bolletta da ciascuna delle due imprese elettriche nel periodo della rispettiva copertura del contratto.
* Maggiori chiarimenti arrivano anche per chi si trova ad essere titolare di più utenze elettriche. Qui occorre distinguere: se un’utenza è residenziale e l’altra no, nessun problema, perché l’addebito avverrà esclusivamente sulla prima. Se i due contratti sono entrambi di tipo residenziale, ma uno di tipo D2 (il più diffuso) e l’altro di tipo D3 (“altri clienti domestici”), l’impresa elettrica addebiterà l’importo solo sul D2. Se, infine, entrambi i contratti sono D2, verrà addebitata la fornitura che è stata attivata più recentemente.
* Ma che cosa accade, invece, quando si fa la voltura dell’utenza elettrica? Se si cede il proprio contratto a un’altra persona e non si attiva una nuova utenza entro la fine dell’anno, non esisterà più una bolletta su cui poter operare l’addebito. Perciò per pagare le rate mancanti del canone, il contribuente dovrà utilizzare il modello F24.
* Diverso il caso di chi, a seguito della voltura, acquisisce un’utenza elettrica: il canone, in questo caso, è addebitato dal mese di attivazione della fornitura, con pagamento dalla prima fattura elettrica utile. Se il soggetto subentrante era in possesso di un apparecchio televisivo già prima di divenire titolare di un’utenza elettrica, dovrà provvedere a versare l’eventuale importo non addebitato tramite il modello F24.
* Cosa succede se si disattiva un’utenza elettrica residente in corso d’anno, ma non se ne attiva un’altra? L’Agenzia specifica, infatti, che le rate mancanti non saranno addebitate nella fattura a conguaglio, di conseguenza la somma residua dovrà essere corrisposta direttamente dal contribuente, con il versamento effettuato tramite modello F24 entro il 31 ottobre 2016.
Per facilitare la consultazione, la sezione dedicata alle Faq sul canone Tv ad uso privato è stata riorganizzata, dividendo i quesiti in tre macro argomenti: “chi deve pagare il canone”, “dichiarazione di non detenzione” e il nuovo capitolo “addebito del canone nelle fatture elettriche”. È sufficiente cliccare su una delle tre sezioni per accedere alle singole domande e risposte.