Canone Rai in bolletta: le istruzioni delle Entrate sui rimborsi
[A cura di: Nuovo FiscoOggi – Agenzia delle Entrate] Nuove domande, con relative risposte, tutte incentrate sull’istanza di rimborso del canone Tv addebitato nella bolletta elettrica, entrano a far parte dell’apposita sezione, accessibile dalla home page del sito dell’Agenzia delle Entrate. Un notevole contributo all’implementazione delle faq è arrivato anche dalle numerose richieste di precisazioni pervenute attraverso il nuovo canale di assistenza via Facebook, recentemente attivato dall’Agenzia. Nello specifico, i chiarimenti riguardano le motivazioni, le modalità e la tempistica dei rimborsi. Di seguito, quelli di maggiore interesse.
Richiesta di rimborso.
Viene innanzitutto chiarito che la richiesta di rimborso del canone Tv addebitato in bolletta deve essere presentata dal titolare dell’utenza elettrica o dai suoi eredi, anche tramite intermediari abilitati, utilizzando la specifica applicazione web che sarà disponibile sul sito dell’Agenzia dal prossimo 15 settembre. In alternativa, l’istanza, accompagnata dalla copia di un valido documento di riconoscimento, può essere inviata tramite raccomandata a: Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale 1 di Torino – Ufficio di Torino 1 – Sportello abbonamenti Tv – Casella postale 22 – 10121 Torino.
Questi i motivi per i quali, utilizzando il modello disponibile (con le relative istruzioni) sui siti dell’Agenzia e della Rai, è possibile richiedere il rimborso:
* il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica ha presentato la dichiarazione sostitutiva per attestare il possesso dei requisiti di esenzione relativi ai cittadini con almeno 75 anni e reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro (codice 1);
* il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica ha presentato la dichiarazione sostitutiva di esenzione per effetto di convenzioni internazionali (codice 2);
* il richiedente ha pagato tramite addebito in bolletta e lui stesso o un altro componente della sua famiglia anagrafica ha pagato il canone anche con altre modalità, ad esempio sulla pensione (codice 3);
* nell’ambito della stessa famiglia anagrafica il canone risulta pagato due volte con addebito per due diverse utenze elettriche (codice 4);
* è stata presentata la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi (codice 5).
È anche possibile indicare una motivazione diversa dalle precedenti (codice 6), riassumendola sinteticamente nell’apposito spazio.
Dopo le verifiche
La verifica dei presupposti per il rimborso compete all’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale 1 di Torino, ufficio di Torino 1, Sportello abbonamenti Tv. Una volta accertata la fondatezza della richiesta, le imprese elettriche accrediteranno l’importo spettante sulla prima fattura utile oppure utilizzando altre modalità, comunque assicurando l’erogazione entro 45 giorni dalla ricezione dell’ok da parte delle Entrate. Qualora il rimborso effettuato dall’impresa elettrica non vada a buon fine, vi provvederà direttamente l’Agenzia.
Gli anni passati
Il modello predisposto per l’istanza di rimborso del canone Tv addebitato nella bolletta elettrica va adoperato solo in tale eventualità, quindi per il canone pagato a partire dal 2016; non è utilizzabile per chiedere rimborsi di somme pagate per anni precedenti.