[A cura di: Gianni Liprandi – FiscoOggi, Agenzia delle Entrate]
La buona notizia è che l’importo del tributo è diminuito negli ultimi due anni: dai 113,50 euro del 2015, prima ai 100 del 2016, poi ai 90 del 2017. La cattiva notizia è che ancora tanti sbagliano nel compilare la dichiarazione sostitutiva. Ecco come fare per non cadere in errore e comunicare che non si ha la tv o che un altro componente della famiglia paga già il canone.
A questi e molti altri dubbi risponde la pagina Facebook dell’Agenzia delle Entrate, nata proprio per fornire un servizio di prima informazione ai contribuenti sul canone tv. In soli sei mesi, il canale ha riscosso un notevole successo, ottenendo più di 16.600 “mi piace”. Gli utenti che hanno fatto domande specifiche e ottenuto risposte private attraverso il servizio Messenger sono stati circa 5.300. Tenuto conto che, mediamente, le stesse persone hanno chattato con l’Agenzia per quattro o cinque volte, sono state date oltre 20mila risposte.
IL QUADRO A, PER CHI NON HA LA TV
A partire dallo scorso anno, i titolari di utenza elettrica di tipo residenziale trovano l’addebito del canone tv direttamente in bolletta, ripartito in dieci rate mensili, da gennaio a ottobre. Questa nuova modalità di riscossione del canone si regge su una presunzione: che nell’abitazione di residenza il contribuente o un componente della sua famiglia anagrafica detenga almeno un apparecchio tv.
Per superare questo presupposto, coloro che non hanno la tv devono presentare all’Agenzia delle Entrate la “dichiarazione di non detenzione”, compilando il quadro A del modello, per segnalare che nessun membro del proprio nucleo anagrafico possiede un televisore in alcuna delle abitazioni a disposizione della famiglia.
La dichiarazione sostitutiva ha validità annuale. Quindi, anche chi la ha inviata per il 2016, se vuole continuare a essere esentato dal pagamento del canone deve presentarla nuovamente entro oggi, 31 gennaio.
Se l’invio avviene tra il 1° febbraio e il 30 giugno, l’esenzione varrà per il secondo semestre (luglio-dicembre) e il canone sarà dovuto per i primi sei mesi di quest’anno.
Infine, se la presentazione è ancora successiva (dal 1° luglio 2017 al 31 gennaio 2018), l’esonero scatterà per il prossimo anno, ma sarà dovuto il canone per il 2017.
La dichiarazione sostitutiva può essere presentata via web, direttamente o tramite intermediario abilitato, oppure per posta. Chi sceglie di inviarla in via telematica personalmente deve registrarsi al servizio Fisconline sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate; chi preferisce, può rivolgersi a un intermediarlo (Caf o professionista abilitato). Se invece si opta per la spedizione postale, la dichiarazione va indirizzata, in plico raccomandato senza busta, all’“Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 – Sportello abbonamenti TV – Casella postale 22 – 10121 Torino”; in questo caso, il modello firmato deve essere accompagnato dalla copia di un valido documento di riconoscimento. Ultima modalità disponibile è l’invio tramite posta elettronica certificata: la dichiarazione, sottoscritta con firma digitale, va spedita all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it.
IL QUADRO B, PER EVITARE IL DOPPIO ADDEBITO
Il canone tv è dovuto da chiunque detenga uno o più apparecchi televisivi, ma si paga una sola volta per famiglia anagrafica, a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione. Tuttavia, esistono casi in cui, all’interno di una stessa famiglia anagrafica, due persone sono entrambe intestatarie di un’utenza elettrica di tipo domestico residente, ad esempio per la prima e la seconda casa. Fermo restando che si tratta di una situazione anomala (non si dovrebbe essere titolari di utenza elettrica di tipo residenziale laddove non si risiede), è possibile evitare il doppio addebito in bolletta, se si presenta la dichiarazione sostitutiva, compilando il quadro B del modello. In questo modo, infatti, si comunica all’Agenzia delle Entrate il codice fiscale dell’intestatario dell’utenza elettrica sul quale viene addebitato il canone in bolletta.
A differenza del caso di non detenzione, il quadro B della dichiarazione sostitutiva può essere prodotto in qualsiasi momento dell’anno, ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno di presentazione e non deve essere ripresentato annualmente (soltanto qualora vengano meno i presupposti dichiarati mediante la sua compilazione, va presentata una nuova dichiarazione compilando la sezione “Dichiarazione di variazione dei presupposti” dello stesso quadro B). Pertanto, chi nel 2016 ha presentato la dichiarazione sostitutiva, compilando il quadro B del modello, non deve ripresentarla nel 2017, se non cambiano i presupposti dichiarati.
Che fare in caso di decesso del titolare di un’utenza elettrica residente? In attesa della voltura, se l’appartamento dove l’utenza elettrica è ancora intestata al deceduto entra nelle disponibilità di un erede che già paga il canone in bolletta (o lo paga un membro della sua famiglia anagrafica), spetta a chi eredita presentare il quadro B per comunicare di interrompere l’addebito sull’utenza elettrica del parente. Se invece, nell’abitazione del de cuius non c’è più la tv, l’erede può presentare la dichiarazione di non detenzione, compilando il quadro A del modello entro il 31 gennaio e far cessare, così, l’addebito del canone nella bolletta ancora intestata al deceduto.
PAGAMENTO CON F24: COME DEVE FARLO
Tutte le famiglie anagrafiche che hanno la tv, ma in cui nessun componente è titolare di un contratto elettrico di tipo residenziale, devono provvedere autonomamente al versamento del canone con l’F24 entro il 31 gennaio. La casistica è variegata: inquilini che vivono in affitto in appartamenti dove l’utenza elettrica è intestata ai proprietari; portieri che risiedono nella casa messa a disposizione dal condominio; operatori scolastici che vivono nelle scuole; figli che abitano nella seconda casa dei genitori e hanno trasferito la residenza, ma non sono titolari del contratto elettrico.
La stessa modalità di pagamento tramite F24 deve essere utilizzata dai cittadini che vivono in alcune isole non interconnesse con il sistema elettrico nazionale (decreto 94/2016 – allegato 1).
I codici tributo da indicare nell’F24 sono: TVRI, per il rinnovo; TVNA in caso di nuovo abbonamento.
Molte le possibilità di versamento: oltre all’unica soluzione (90 euro entro il 31 gennaio), è possibile il pagamento semestrale, in due rate da 45,94 euro, rispettivamente entro il 31 gennaio e il 31 luglio. Solo in caso di rinnovo dell’abbonamento, è possibile optare per quattro rate trimestrali da 23,93 euro ciascuna, rispettivamente entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre.
Chi attiva un nuovo abbonamento paga dal mese in cui detiene l’apparecchio tv e per i mesi che mancano alla fine dell’anno (per gli importi dovuti in caso di nuovo abbonamento, si veda la circolare 45/2016).
Da ultimo, va sottolineato il caso di chi, titolare di utenza elettrica residenziale, non ha ancora ricevuto l’addebito del canone 2016 in bolletta. Per mettersi in regola, è necessario affrettarsi a pagare l’intero importo (100 euro) con il modello F24; dal momento che la tardività del versamento non dipende da cause imputabili al contribuente, l’Agenzia delle Entrate non procederà all’applicazione di sanzioni e interessi.