Dalla razionalizzazione delle banche dati economiche, al contrasto all’evasione fiscale: dall’efficacia del 730 e del modello Unico precompilati, alla fatturazione elettronica. Molteplici le tematiche affrontate dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, in sede di Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria. Tra gli argomenti, anche un primo bilancio dell’inserimento del canone tv in bolletta elettrica. Di seguito, una sintesi delle valutazioni espresse a tale proposito dal direttore Orlandi.
L’ATTUAZIONE
Dallo scorso mese di luglio 2016 è stato avviato il nuovo sistema di riscossione del canone tv ad uso privato, introdotto dalla legge di Stabilità 2016, con le prime operazioni di addebito del canone nelle fatture per la fornitura di energia elettrica per i cittadini titolari di un’utenza di tipo domestico residenziale. Si riportano di seguito i punti essenziali dell’iter procedurale delineato dalle disposizioni attuative, anche al fine di una maggiore comprensibilità dei primi risultati conseguiti, descritti successivamente.
Il Regolamento attuativo (decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94) prevede che le imprese elettriche addebitino il canone sulla base delle informazioni ricevute, all’inizio di ogni mese, da parte di Acquirente Unico SpA. Tali informazioni tengono conto sia dei dati sulla residenza presenti sui contratti per la fornitura di energia elettrica registrati nel Sistema Informativo Integrato, sia della presenza di eventuali motivi di non addebito comunicate dall’Agenzia delle Entrate (esenzioni e pagamenti effettuati con altre modalità).
Con particolare riguardo ai contratti della tipologia D3 stipulati prima del 2016, per i quali non è disponibile l’informazione circa la residenza dell’utente nel luogo di fornitura, come previsto dal regolamento attuativo, l’Agenzia delle Entrate, sulla base delle informazioni risultanti in Anagrafe Tributaria, ha individuato i contribuenti per i quali il luogo di erogazione dell’energia corrisponde alla residenza anagrafica. Nella prima fattura emessa successivamente al 1° luglio 2016 sono addebitate tutte le rate di canone scadute nel periodo gennaio-luglio (70 euro) per poi proseguire con l’addebito delle successive rate (10 euro al mese) fino ad ottobre. Le somme riscosse a titolo di canone sono riversate all’Erario dalle imprese elettriche entro il giorno 20 del mese successivo all’incasso (articolo 1, comma 153, della legge di stabilità 2016).
Inoltre, l’articolo 5 del Regolamento ha previsto specifici obblighi di rendicontazione all’Agenzia delle Entrate delle operazioni effettuate da parte di Acquirente Unico e delle imprese elettriche, al fine di consentire il controllo sulla correttezza e tempestività degli addebiti effettuati, nonché sul corretto versamento del canone da parte dei contribuenti. In particolare, Acquirente Unico trasmette mensilmente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi al canone addebitabile e accreditabile nelle fatture elettriche relativi al mese precedente. Le imprese elettriche sono tenute a trasmettere, sempre mensilmente, le informazioni concernenti il canone addebitato, accreditato e riscosso nel mese precedente. Il Regolamento ha disposto che, in sede di prima applicazione, la rendicontazione delle operazioni effettuate nel primo mese di addebito (quelle, cioè, relative a luglio 2016) avvenisse entro il secondo mese successivo (30 settembre 2016).
Gli effetti
La dinamicità del processo di riscossione e riversamento del canone sopra delineato non consente allo stato attuale una definitiva quantificazione degli effetti delle novità introdotte. Infatti le imprese elettriche utilizzano i dati comunicati da Acquirente Unico mensilmente per inserire il canone tv nelle fatture emesse in base alle diverse periodicità previste contrattualmente (mensili, bimestrali, trimestrali, etc), con cadenze diverse (mesi pari e mesi dispari). Ad esempio, in caso di fatturazione trimestrale del periodo giugno-agosto con emissione della bolletta a settembre, il canone addebitato è di 90 euro con scadenza di pagamento nel mese di settembre stesso o di ottobre. Invece, nel caso di fatturazione bimestrale del periodo giugno-luglio con emissione della bolletta ad agosto, il canone addebitato è di 80 euro con scadenza di pagamento ad agosto o a settembre. Occorre poi considerare che le imprese elettriche effettuano i riversamenti entro il 20 del mese successivo all’incasso e che i cittadini possono pagare con ritardo le fatture.
Ciò premesso, allo stato attuale, sono disponibili i dati relativi a quanto complessivamente addebitabile per il 2016 da parte delle imprese elettriche (fonte: Acquirente Unico), a quanto addebitato e riscosso dalle imprese elettriche fino al mese di ottobre (fonte: rendicontazione di novembre da parte delle imprese elettriche) e a quanto riversato dalle stesse mediante modello F24 entro il 20 novembre (fonte: modelli F24).
Dati economici
Ai fini di una prima valutazione degli effetti della nuova normativa introdotta occorre considerare che dai flussi informativi trasmessi all’Agenzia delle Entrate da Acquirente Unico emerge che l’importo del canone TV ad uso privato complessivamente addebitabile nelle fatture per energia elettrica per il 2016 è pari a circa 2.272 milioni di euro. L’importo addebitato dalle imprese elettriche fino al 31 ottobre 2016 è pari a circa 2.129 milioni di euro (94% dell’importo addebitabile). È presumibile ritenere che la differenza sia stata addebitata nei mesi di novembre e dicembre, a seconda dei cicli di fatturazione, ma per averne contezza occorre attendere le relative rendicontazioni da parte delle imprese elettriche; non si può escludere, tuttavia, che a causa delle difficoltà rappresentate da alcune imprese elettriche minori, i contribuenti potrebbero aver già provveduto spontaneamente al pagamento mediante modello F24.
Alla data del 29 novembre 2016 risultano versati autonomamente dai cittadini mediante modello F24 circa 15 milioni di euro. Le imprese elettriche, invece, hanno già riversato fino a novembre (incassi fino al mese di ottobre) circa 1.850 milioni di euro e, dalle informazioni acquisite per le vie brevi dalle imprese elettriche maggiori, si può stimare un incasso complessivo entro il 31 dicembre 2016 di oltre 2.000 milioni di euro, fermo restando che eventuali riversamenti riferiti al canone 2016, in caso di pagamento tardivo delle fatture da parte degli utenti, potranno essere effettuati anche nel 2017.
I PROVVEDIMENTI
Per l’attuazione del nuovo sistema di riscossione del canone tv, l’Agenzia delle Entrate ha emanato tutti gli atti previsti dalla legge di Stabilità 2016 e dal Regolamento. In particolare, con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 24 marzo 2016 sono state definite le modalità e i termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva che i contribuenti sono tenuti a presentare annualmente per superare la presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo, introdotta dalla citata legge di stabilità, ed è stato approvato il relativo modello. Successivamente, con il Provvedimento del 21 aprile 2016, considerata la necessità di garantire ai contribuenti più tempo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva, assicurando al contempo alle imprese elettriche la possibilità di effettuare la corretta fatturazione del canone a partire dal mese di luglio 2016, è stato prorogato al 16 maggio il termine di presentazione della stessa.
Con il Provvedimento del 4 maggio 2016, sono state, inoltre, definite le modalità e i termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva di sussistenza dei requisiti di esenzione dal pagamento del canone tv per effetto di convenzioni internazionali (diplomatici e militari stranieri) ed è stato approvato il relativo modello.
In data 18 maggio 2016 è stata sottoscritta l’intesa tra l’Agenzia delle Entrate e Acquirente Unico per la trasmissione dei dati utili all’addebito del canone nelle fatture elettriche, secondo quanto disposto dall’articolo 2, commi 1 e 2, del Regolamento, e il 21 giugno scorso è stata pubblicata la circolare n. 29 con la quale, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 3 del medesimo Regolamento, sono stati forniti chiarimenti in relazione alle regole di determinazione dell’importo del canone tv dovuto per le varie casistiche.
Con la risoluzione n. 50 del 24 giugno 2016, sono stati, altresì, istituiti gli appositi codici tributo per consentire alle imprese elettriche di riversare all’Erario, tramite modello F24, le somme riscosse a titolo di canone e di recuperare in compensazione, sempre tramite modello F24, le somme rimborsate ai clienti a titolo di canone, così come previsto dall’articolo 6, comma 7, del citato Regolamento.
Con la risoluzione n. 53 del 7 luglio scorso, sono stati istituiti i codici tributo per consentire il versamento del canone TV mediante il modello F24, entro il 31 ottobre 2016; dal 1° settembre 2016, pertanto, hanno potuto effettuare il pagamento del canone mediante modello F24 i cittadini che non hanno ricevuto l’addebito in fattura in quanto non titolari – né loro stessi né alcun componente della famiglia anagrafica – di un’utenza elettrica residenziale o perché residenti nei territori in cui la fornitura di energia elettrica avviene nell’ambito delle reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale. Il modello F24 poteva essere utilizzato anche dai contribuenti che hanno subito un addebito parziale del canone per effetto di nuove attivazioni, disattivazioni o volture dell’utenza elettrica avvenute nel corso dell’anno 2016 e che, pertanto, dovevano integrare il pagamento.
Per quanto concerne la rendicontazione delle operazioni effettuate, con il provvedimento dell’Agenzia del 4 luglio 2016 sono stati definiti i termini e le modalità per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, da parte di Acquirente Unico, dei dati di dettaglio relativi al canone addebitabile e accreditabile nelle fatture emesse dalle imprese elettriche e nella stessa data è stato emanato anche il Provvedimento con cui sono stati previsti i termini e le modalità tecniche di trasmissione all’Agenzia delle Entrate, da parte delle imprese elettriche, dei dati relativi al canone addebitato, accreditato e riscosso nel mese precedente, ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 3, del menzionato Regolamento. A regime, i menzionati provvedimenti hanno disposto la trasmissione dei dati da parte di Acquirente Unico entro il giorno 15 di ogni mese, mentre il termine per la trasmissione delle informazione da parte delle imprese elettriche è stato fissato al giorno 20 di ogni mese.
Dal 22 settembre 2016, inoltre, è stato reso disponibile, sul sito internet dell’Agenzia, il software di controllo per la trasmissione dei dati. Per consentire, poi, ai contribuenti il recupero delle somme versate a titolo di canone ma non dovute, con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 2 agosto scorso, emanato sulla base di quanto previsto dall’articolo 6 del Regolamento, sono state definite le modalità di presentazione dell’istanza di rimborso del canone pagato a seguito di addebito nelle fatture emesse dalle imprese elettriche ma non dovuto, ed è stato approvato il relativo modello. Ad oggi, sono state presentate dai contribuenti circa 80mila istanze di rimborso. In questi mesi di avvio della prima fatturazione del canone, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un costante supporto alle imprese elettriche, in modo da rendere più agevole l’esecuzione dei nuovi adempimenti, ed ha garantito servizi di assistenza specifica ai contribuenti. In particolare, per analizzare e gestire tempestivamente le segnalazioni pervenute in relazione alle singole posizioni degli utenti, è stato istituito un apposito gruppo di monitoraggio con i rappresentanti di tutte le imprese elettriche. Allo stesso modo, è stato istituito un tavolo tecnico ristretto, con rappresentanti segnalati dalle associazioni di categoria delle imprese elettriche, al fine di analizzare le criticità emerse ed individuare soluzioni condivise relativamente alle problematiche più frequenti.
LE CRITICITÀ
In proposito, si segnala che, pur nella complessità del nuovo sistema di pagamento del canone, in linea generale non sono state segnalate particolari criticità da parte dei contribuenti e delle imprese elettriche. Come sopra evidenziato, in tale contesto assume una valenza strategica la corretta rendicontazione delle operazioni di addebito e riscossione del canone da parte delle imprese elettriche. Tali dati, infatti, risultano indispensabili non soltanto per monitorare lo stato di attuazione del nuovo sistema di riscossione del canone, ma anche per fornire assistenza ai contribuenti, nonché per le successive attività di controllo previste dal Regolamento. Al riguardo, nel corso del mese di ottobre, a valle della prima scadenza per la rendicontazione, è stata avviata una specifica attività di monitoraggio e, laddove necessario, sono state inviate comunicazioni personalizzate alle imprese elettriche per sollecitare l’adempimento degli obblighi di comunicazione dei dati e di riversamento delle somme incassate. In tale ambito sono pervenute segnalazioni con le quali sono state evidenziate alcune difficoltà nel recepire le significative novità introdotte, che hanno reso necessari adeguamenti dei sistemi informativi in tempi ristretti, e che hanno portato, in alcuni casi, a ritardi nell’avvio degli addebiti nelle fatture ed alla tardiva rendicontazione delle operazioni effettuate nei primi mesi. L’Agenzia delle Entrate ha fornito tutto il necessario supporto per consentire la risoluzione delle problematiche evidenziate.
L’INFORMAZIONE
Per quanto concerne l’attività di allineamento, sopra descritta, delle informazioni sulla residenza degli utenti rispetto al luogo di fornitura dell’energia, come già evidenziato nell’audizione dell’8 giugno scorso, si sono verificate alcune difficoltà legate anche alla necessaria attività di “normalizzazione” degli indirizzi, volta a correggere eventuali errori o incoerenze riscontrate in un indirizzo e a completare le informazioni mancanti. Al riguardo, sono in corso alcuni interventi migliorativi sulla procedura, volti ad affinare ulteriormente i criteri di allineamento (ad esempio l’esclusione dei cittadini iscritti all’AIRE) per consentire una maggiore correttezza delle informazioni trasmesse ad Acquirente Unico per l’addebito del canone.
Considerata, infine, la portata innovativa della riforma e l’ampia platea dei cittadini interessati, l’Agenzia delle Entrate ha proseguito la campagna informativa già avviata nei mesi scorsi. Dal mese di luglio è stato attivato un servizio di prima informazione sul canone tv sulla pagina Facebook dell’Agenzia attraverso la funzionalità Messenger, con risposte da parte dell’Agenzia delle Entrate entro 24 ore o, nei casi in cui il quesito richieda un approfondimento, entro 5 giorni dalla richiesta. Sono state fornite risposte a oltre 4.300 quesiti e gli utenti hanno mostrato un particolare apprezzamento per il servizio (14.652 “Mi piace” registrati sulla pagina ufficiale delle Entrate e oltre 300 recensioni pubblicate dagli utenti). Sul sito istituzionale dell’Agenzia sono state pubblicate ulteriori risposte alle domande più frequenti, divise in macro argomenti per renderne agevole la consultazione, nonché esempi per la compilazione del modello F24. Sempre nell’ottica della corretta informazione ai contribuenti, sono proseguite le partecipazioni, da parte di rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate, a trasmissioni televisive di larga diffusione popolare ed è stato costante il supporto fornito a diverse testate giornalistiche per quesiti e articoli in materia di canone tv.