[A cura di: Gennaro Napolitano – FiscoOggi, Agenzia delle Entrate]
Con la circolare n. 45/E del 30 dicembre 2016 l’Agenzia fornisce chiarimenti sul canone tv per il 2017, con riferimento all’individuazione delle utenze elettriche addebitabili e alla definizione degli importi dovuti, in modo da consentire ad Acquirente unico Spa di fornire alle imprese elettriche tutte le informazioni necessarie.
L’addebito del canone in bolletta
Il presupposto dell’obbligo di pagamento del canone tv è costituito dalla detenzione di un apparecchio televisivo. La legge di Stabilità 2016 ha introdotto una nuova modalità di riscossione mediante addebito sulle fatture per la fornitura di energia elettrica. A tal fine, è stata prevista la presunzione di detenzione di un apparecchio televisivo nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. Coloro che sono titolari di utenza elettrica “residenziale”, quindi, pagano il canone in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall’impresa che fornisce il servizio.
Nell’ambito del nuovo sistema di riscossione del canone, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione delle imprese elettriche, per il tramite del Sistema informativo integrato istituito presso l’Acquirente unico Spa, l’elenco dei soggetti esenti o che abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva per superare la presunzione di detenzione e fornisce ogni dato utile a individuare i soggetti obbligati e le utenze su cui procedere all’addebito.
Individuazione delle utenze residenziali
Ai fini del pagamento, quindi, è necessario provvedere all’individuazione delle “utenze addebitabili”, sulla base della coincidenza del luogo di fornitura rispetto alla residenza (articolo 3, comma 1, regolamento adottato con decreto ministeriale n. 94 del 13 maggio 2016). La circolare precisa che tali utenze sono individuate:
* direttamente dai contratti della tipologia “clienti residenti” (clienti domestici cui si applicano le tipologie tariffarie D1, D2 o D3, per i contratti conclusi dal 2016), per cui l’utente ha dichiarato all’impresa elettrica la propria residenza nel luogo di fornitura;
* dai contratti della tipologia “altri clienti domestici” (clienti domestici cui si applica la tipologia tariffaria D3 per contratti conclusi fino al 2015), per cui la coincidenza del luogo di fornitura dell’energia rispetto alla residenza è individuata in base alle informazioni disponibili nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria in sede di allineamento delle banche dati (articolo 2, comma 1, regolamento).
Presenza di più utenze residenziali
Nel caso in cui per un medesimo soggetto la coincidenza del luogo di fornitura dell’energia rispetto alla residenza risulti contemporaneamente verificata per più forniture (anche in seguito all’allineamento delle banche dati), il canone è comunque addebitato su una sola fornitura (in applicazione del principio generale in base al quale lo stesso è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi televisivi detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica). In particolare:
* se la coincidenza si verifica per due (o più) contratti di fornitura rientranti tutti nella tipologia “clienti residenti”, l’addebito avviene sulla fattura relativa alla fornitura attivata più di recente;
* se, invece, la coincidenza si verifica per due (o più) contratti di fornitura, rientranti uno nella tipologia “clienti residenti” e l’altro (o gli altri) nella tipologia “altri clienti domestici”, si considera addebitabile la fornitura della tipologia “clienti residenti” indipendentemente dalla data di attivazione.
Volture e switch
Ai fini dell’addebito del canone, l’ipotesi della voltura (vale a dire la disattivazione di una fornitura elettrica in capo a un cliente uscente con la contestuale attivazione di una nuova fornitura in capo a un cliente entrante) deve essere trattata in termini di disattivazione di un’utenza e di attivazione di una nuova. Le volture che intervengono a seguito del decesso del titolare della fornitura elettrica non comportano di per sé modifiche nell’addebito, a meno che il soggetto subentrante non sia a sua volta già titolare di un’utenza addebitabile (e fatta in ogni caso salva la sussistenza di cause di non addebito).
Anche lo “switch” (cioè, la chiusura di un contratto di fornitura con un’impresa elettrica e la sottoscrizione di un nuovo contratto con un’altra impresa elettrica da parte dello stesso soggetto) non ha di per sé conseguenze sull’addebito del canone che, in tal caso, continuerà a essere addebitato sulla nuova fornitura.
Importo annuo del canone e numero di rate
Per il 2017, l’importo annuo del canone tv è di 90 euro. Il pagamento avviene in dieci rate mensili addebitate, come detto, sulla bolletta elettrica, avente scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate (ai fini dell’inserimento in fattura, le rate del canone si intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio a ottobre). I titolari di utenza elettrica residenziale già attiva al 1° gennaio 2017 pagheranno, quindi, dieci rate da 9 euro ciascuna. Invece, coloro che attiveranno un’utenza nel corso dell’anno pagheranno un numero di rate variabile in funzione del mese di attivazione, secondo quanto specificato nella tabella presente nella circolare (ad esempio, chi attiverà l’utenza ad aprile 2017 dovrà pagare 7 rate da 9,98 euro ciascuna, per un totale di 69,86 euro).
In un’altra tabella, inoltre, è indicato l’importo delle rate nell’ipotesi in cui il canone sia dovuto solo per il primo semestre del 2017. Infine, la circolare esamina una serie di casi particolari in relazione a specifici eventi legati all’attivazione e alla disattivazione delle utenze elettriche residenziali, indicando per ciascuno di essi le regole per la determinazione dell’importo delle rate da addebitare (ad esempio, nel caso di un soggetto che al 1° gennaio 2017 è titolare di un’utenza residente e che in corso d’anno cambia la tipologia, passando a non residente, il canone è dovuto solo per i mesi in cui la fornitura è stata di tipo residente).
Dichiarazioni sostitutive
Ai fini della determinazione degli importi del canone da addebitare nelle fatture, bisogna tener conto delle dichiarazioni sostitutive presentate dai contribuenti (anche, eventualmente, in qualità di erede in relazione alle utenze elettriche intestate a una persona deceduta).
Dichiarazione di non detenzione
Coloro che, pur essendo titolari di un’utenza elettrica residente, non possiedono apparecchi televisivi, per superare la presunzione di detenzione e, quindi, non pagare il canone, devono presentare la dichiarazione di non detenzione, compilando il quadro A del modello di dichiarazione sostitutiva pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Tale dichiarazione ha validità annuale. Per essere esonerati dal pagamento del canone tv per tutto il 2017, la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 gennaio 2017. La dichiarazione presentata dal 1° febbraio 2017 al 30 giugno 2017 esonera dal pagamento del canone solo per il secondo semestre del 2017 (luglio-dicembre).
Dichiarazione di sussistenza di altra utenza elettrica addebitata
Ugualmente non si procede all’addebito del canone, nel caso in cui sia stata presentata la dichiarazione sostitutiva per comunicare che il canone non deve essere addebitato su nessuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante in quanto esso è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata a un altro componente della stessa famiglia anagrafica (quadro B del modello). Tale dichiarazione può essere presentata in qualunque momento dell’anno, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di presentazione e non deve essere ripresentata annualmente, salvo il caso in cui vengano meno i presupposti precedentemente dichiarati.