[A cura di: Federconsumatori]
In vista dell’imminente scadenza per la presentazione della dichiarazione di non detenzione della tv per il 2017, fissata per il 31 gennaio, ribadiamo alcune indicazioni utili relative all’addebito del canone Rai in bolletta per l’anno appena iniziato.
In base alla normativa vigente, si presume il possesso di un apparecchio televisivo da parte di ciascun titolare di un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui l’utente stesso ha la sua residenza anagrafica. I titolari di utenza elettrica di tipo “residenziale” pagano il canone in dieci rate mensili da 9 euro, per un totale annuo di 90 euro. Chi attiva un’utenza nel corso dell’anno paga un numero di rate variabile in funzione del mese di attivazione.
L’importo viene addebitato sulle fatture emesse dall’impresa elettrica per tutti i contratti della tipologia “clienti residenti” (clienti domestici con tariffe D1, D2 o D3 per i contratti conclusi dal 2016) e della tipologia “altri clienti domestici” (clienti domestici con tariffa D3 per contratti conclusi fino al 2015). Nel caso in cui ad uno stesso codice fiscale (e quindi ad un medesimo soggetto) risultino associate più forniture, l’addebito avviene su una sola utenza, poiché il canone è dovuto una sola volta in relazione a tutti gli apparecchi televisivi detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica. Se uno stesso utente è intestatario di due o più contratti di fornitura della tipologia “clienti residenti”, l’addebito avviene sulla fattura relativa alla fornitura di attivazione più recente. Se, invece, le due o più utenze di cui il soggetto è titolare rientrano uno nella tipologia “clienti residenti” e l’altro (o gli altri) nella tipologia “altri clienti domestici”, si considera addebitabile solo la fornitura della tipologia “clienti residenti”, indipendentemente dalla data di attivazione.
Per evitare il pagamento, gli intestatari di un’utenza considerata addebitabile che non detengono alcun apparecchio televisivo devono compilare il quadro A del modello di dichiarazione sostitutiva pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate ed inviare il modulo entro il 31 gennaio 2017. Qualora si presenti la dichiarazione dal 1° febbraio al 30 giugno 2017, l’esonero è valido solo per il secondo semestre dell’anno. La dichiarazione ha validità annuale.
Gli utenti che, pur essendo intestatari di una o più utenze elettriche addebitabili, non siano tenuti al pagamento (poiché il canone è già dovuto per una fornitura intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica) devono compilare il quadro B del modello di dichiarazione sostitutiva pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate. In questo caso la dichiarazione può essere inoltrata in qualsiasi momento dell’anno, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di presentazione e non deve essere ripresentata annualmente, salvo il caso in cui vengano meno i presupposti precedentemente dichiarati.
La dichiarazione sostitutiva può essere presentata via web attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate (utilizzando le credenziali Entratel o Fisconline), attraverso intermediari abilitati delegati (ad esempio CAF o professionisti) oppure tramite raccomandata semplice l’indirizzo Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello Abbonamenti TV – casella postale 22 – 10121 Torino (solo in questo caso va allegata la copia di documento di identità valido).