Continuano a fioccare dubbi e interrogativi intorno al “nuovo” canone Rai in bolletta elettrica. Negli ultimi giorni, in particolare, al servizio di posta fiscale curato dall’Agenzia delle Entrate sul portale ufficiale FiscoOggi sono pervenuti tre quesiti. Di seguito le domande dei contribuenti e le risposte fornite dagli esperti.
D. Chi deve pagare il cosiddetto canone tv speciale?
R. Il canone radio-tv speciale deve essere pagato da coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare, ovvero che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto (articolo 27, Rdl 246/1938; articolo 2, Dllt 458/1944; articolo 16, legge 488/1999).
D. Non possiedo alcun televisore. Entro quali termini devo inviare la dichiarazione sostitutiva per essere esonerato dal pagamento del canone per il 2017?
R. Coloro che non possiedono apparecchi televisivi, per essere esonerati dal pagamento del canone tv per tutto il 2017 devono presentare la dichiarazione di non detenzione entro il 31 gennaio 2017. La dichiarazione presentata dal 1° febbraio 2017 al 30 giugno 2017, invece, esonera dal pagamento solo per il secondo semestre del 2017 (luglio-dicembre). La dichiarazione ha validità annuale e va presentata per ogni anno in cui permane la condizione di non detenzione.
D. Che cosa si sa a proposito dei codici tributo per il ravvedimento delle imprese di fornitura dell’energia elettrica?
R. Sono stati istituiti i codici tributo, da riportare nel modello di pagamentoF24, in caso di ravvedimento da parte delle imprese fornitrici di energia elettrica che riscuotono il canone di abbonamento alla televisione per uso privato. Servono per rimediare all’omesso, parziale o tardivo riversamento di quanto incassato con le bollette e all’omessa, tardiva o incompleta trasmissione dei dati (risoluzione 107/E del 24 novembre 2016).
Per tali violazioni, si applicano, come previsto dalla legge di stabilità 2016, le sanzioni indicate nell’articolo 5, comma 1, e nell’articolo 13, comma 1, del Dlgs 471/1997.
Questi i neonati codici tributo:
* “3411”, per la sanzione in caso di omesso, parziale o tardivo riversamento delle somme riscosse a titolo di canone tv;
* “3412”, per gli interessi in caso di omesso, parziale o tardivo riversamento delle somme riscosse a titolo di canone tv;
* “3413”, per la sanzione in caso di omessa, tardiva o incompleta trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati di dettaglio relativi al canone tv.
I codici di cui sopra vanno inseriti nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza degli importi indicati nella colonna “importi a debito versati”. Inoltre, nei campi “rateazione/regione/provincia/mese di rif.” e “anno di riferimento” vanno riportati mese e anno cui si riferisce la violazione che si intende ravvedere.