Gli interventi di ristrutturazione eseguiti su un villino in cui l’istante vive con la famiglia, di proprietà per metà dello stesso istante e per metà della nipote non facente parte del nucleo familiare, possono fruire del Superbonus, fermo restando il rispetto dei requisiti e degli adempimenti previsti dalla norma. È il chiarimento fornito dall’Agenzia con la risposta n. 656 del 5 ottobre 2021.
L’istante fa sapere che lui e la nipote intendono realizzare degli interventi ammissibili al Superbonus (articolo 119, Dl n. 34/2020) pagando le spese in proporzione alla quota di proprietà, nella misura cioè del 50% ciascuno.
L’Agenzia, dopo aver fornito il quadro normativo e di prassi relativo al Superbonus, ricorda che, in relazione al caso in esame, per l’applicazione del maxi-sconto sugli interventi relativi a “edifici unifamiliari” è stato precisato che “per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare” (articolo 1, comma 1, lettera i) del decreto del Mise di concerto con il Mef del ministro dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del mare e del ministro delle Infrastrutture e Trasporti).
Per l’agevolazione, in sintesi, rileva che l’edificio costituisca una singola unità immobiliare iscritta nel Catasto urbano fabbricati e non il fatto che i comproprietari appartengano o meno al nucleo familiare che vi risiede.
Come chiarito anche dalla circolare n. 24/2020, l’agevolazione spetta alle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa che sono proprietari nudi proprietari o titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) ovvero che detengono l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato e sono in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario. Se l’unità immobiliare è in comproprietà fra più soggetti, questi hanno diritto comunque alla detrazione per le spese sostenute a prescindere dalla quota di proprietà.
Secondo l’Agenzia, in conclusone, l’istante potrà accedere al Superbonus per le spese sostenute insieme alla nipote per la ristrutturazione del villino nel rispetto dei requisiti e degli adempimenti richiesti dalla norma, a nulla rilevando il fatto che l’immobile sia in comproprietà con una persona fisica estranea al suo nucleo familiare.
fonte fiscoggi.it