Con la risposta n. 298 del 19 aprile 2023, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che le istanze per le autorizzazioni ad ospitare soggetti terzi in alloggi di edilizia residenziale pubblica, dovute qualora l’assegnatario intenda ospitare per un periodo superiore ai trenta giorni nell’arco dell’anno solare, scontano il pagamento dell’imposta di bollo nella misura di 16 euro per ogni foglio. Ugualmente è soggetto a bollo il relativo provvedimento di autorizzazione emanato dal direttore dell’Ater competente.
L’azienda istante rappresenta che le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà e la stipulazione dei contratti di locazione rientrano tra i fini istituzionali attribuiti dalla legge regionale 39/2017, e che, nell’ambito di tali contratti di locazione, l’assegnatario di un immobile può essere autorizzato ad ospitare soggetti terzi (ampliando il nucleo familiare originario) ovvero, in caso di decesso o abbandono, a far subentrare nel contratto altro membro del nucleo familiare. A tal fine, il richiedente deve presentare apposita istanza, alla quale segue una attività istruttoria dell’ente volta a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti, che si conclude con l’adozione di decreti di autorizzazione o diniego da parte del direttore dell’ente medesimo. Ciò posto, l’azienda, prospettando una risposta negativa, chiede se sussista l’obbligo di apporre la marca da bollo ai sensi dell’articolo 3 della Tariffa, Parte prima, annessa al Dpr n. 642/1972 sulla domanda/istanza ed apporre, inoltre, la marca da bollo sul decreto di autorizzazione.
L’Agenzia premette che l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine sulle istanze dirette agli uffici e agli organi anche collegiali dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, tendenti ad ottenere un provvedimento amministrativo. La medesima Tariffa prevede che il tributo in questione è dovuto per gli atti ed i provvedimenti degli organi di cui sopra, rilasciati a coloro che ne abbiano fatto richiesta. Pertanto, le istanze dirette ad ottenere un provvedimento amministrativo dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti territoriali scontano l’imposta di bollo, così come il relativo provvedimento emesso.
Con riferimento al caso in esame, continua l’Agenzia, in base all’articolo 95 Dpr n. 616/1977, le funzioni amministrative concernenti l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono attribuite ai comuni, salva la competenza dello Stato per l’assegnazione di alloggi da destinare a dipendenti civili e militari dello Stato per esigenze di servizio. Ebbene, la legge regionale 39/2017 dispone che il comune può delegare all’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale (Ater) competente per territorio gli adempimenti connessi all’assegnazione e alla gestione del proprio patrimonio di edilizia residenziale pubblica; le Ater – si ricorda – sono enti pubblici economici strumentali della Regione che operano nel settore dell’edilizia residenziale pubblica, dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile, hanno sede nel comune capoluogo di ogni provincia e nella Città Metropolitana in questione ed operano nel territorio della stessa. La legge regionale citata, inoltre, regolamenta l’ospitalità temporanea di persone non appartenenti al nucleo familiare e specifica che, qualora l’assegnatario intenda ospitare per un periodo superiore ai trenta giorni, anche non consecutivi nell’arco dell’anno solare, presenta istanza all’ente proprietario o delegato prima che l’ospitalità abbia inizio. L’ente proprietario o delegato entro 30 giorni autorizza, con provvedimento revocabile, l’ospitalità previa verifica dell’assenza di morosità o dell’assenza di condizioni di sovra utilizzo dell’alloggio.
In sostanza, il comune, nell’espletamento delle predette attività relative all’assegnazione e alla gestione del proprio patrimonio di edilizia residenziale pubblica, può delegare all’Ater gli adempimenti connessi e può, inoltre, avvalersi della collaborazione dell’ente da ultimo menzionato, sulla base di apposita convenzione. Quindi, gli atti e provvedimenti emanati dall’ente, con riferimento ai descritti adempimenti, appaiono riconducibili allo svolgimento di una funzione amministrativa per conto dell’ente territoriale.
In definitiva, conclude l’Agenzia, le istanze per l’ospitalità oggetto del quesito sono riconducibili all’ambito applicativo del citato articolo 3 della Tariffa allegata al Dpr n. 642/1972, con pagamento dell’imposta di bollo nella misura di 16 euro per ogni foglio e il relativo provvedimento di autorizzazione emanato dal direttore dell’azienda competente sconta l’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 4 della medesima Tariffa.