A norma dell’art. 67, co. 1 disp. att. c.c., modificato dalla L. 220/2012, «ogni condomino può intervenire in assemblea anche a mezzo di rappresentante munito di delega scritta».
Ad esempio, l’usufruttuario è legittimato a partecipare all’assemblea condominiale e ad esprimere il proprio diritto di voto nelle delibere nelle quali si discute di questioni rientranti nelle materie di ordinaria gestione, godimento delle cose e servizi comuni (Trib. Roma 14.02.2020, n. 3353).
Qualora un appartamento condominiale sia in comproprietà, il comma 2 dell’art 67 disp. Att.c.c. dispone che i comproprietari hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea, designato dai comproprietari a norma dell’art. 1106 c.c., ma non autorizza a ritenere che per la valida costituzione dell’assemblea sia sufficiente la convocazione di uno solo dei comproprietari pro indiviso, ma è necessario che siano tutti avvertiti al fine di indicare quale di essi li rappresenterà in assemblea; la prova della valida convocazione di uno dei proprietari pro indiviso deve risultare dall’avviso di convocazione recapitato a ciascuno, secondo le modalità previste dal nuovo art. 66 disp. Att.c.c. È dubbio che possa ritenersi sufficiente soltanto l’avviso dato a uno dei comproprietari supportato da circostanze presuntive tali da far ritenere che quest’ultimo abbia reso edotto l’atro (o gli altri) comproprietari della convocazione medesima (Cass. 28.07.1990, n. 7630).
Poiché tra i comproprietari esiste un reciproco rapporto di rappresentanza, ciascuno di essi è legittimato a compiere atti di ordinaria amministrazione, compresa la partecipazione all’assemblea, esperibili senza necessità di una specifica delega (App. Milano 20.07.2020 n. 1891).
Se i condomini sono più di 20, il delegato non può rappresentare più di 1/5 dei condomini e del valore proporzionale (art. 67, co.1 disp.att. c.c.).
All’amministratore non possono essere conferite deleghe per partecipare a qualunque assemblea trovandosi in una situazione di conflitto di interessi. Nei Supercondomini, quando i partecipanti sono complessivamente più di 60, ciascun Condominio deve designare il proprio rappresentante all’assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più edifici e per la nomina dell’amministratore. In mancanza, ciascun partecipante può chiedere che l’autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio. Qualora alcuni degli edifici interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, il giudice lo nomina, su ricorso anche di un solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a provvedervi entro un congruo termine (art. 67, co.3, disp. Att.c.c.).
La ratio di tale disposizione è non solo quella di limitare il numero dei partecipanti alle assemblee dei supercondomini, ma anche quella di eliminare le difficoltà connesse alla convocazione di tali assemblee laddove sia necessario che il relativo avviso debba pervenire a tutti i condomini (con la conseguente difficoltà e onerosità della convocazione e il rischio elevato di non completare l’iter procedimentale e di poter gestire l’organizzazione). Con la conclusione, quindi, che l’avviso deve essere inviato soltanto al rappresentante designato dai singoli condomini, che deve preesistere alla convocazione dell’assemblea. Non avrebbe alcun senso, infatti, prevedere la convocazione di tutti i partecipanti e la partecipazione dei soli rappresentanti (in ogni caso i rappresentati non potrebbero, infatti, far valere direttamente le loro ragioni in assemblea – Trib. Roma 23.04.2019 n. 8684).
La norma di un regolamento condominiale può vietare a ciascun condomino di rappresentare in assemblea più di due partecipanti al condominio e non è nulla per violazione dell’art. 67 co.1. disp. Att. c.c., poiché non limita la facoltà del condomino di partecipare all’assemblea a mezzo di un proprio rappresentante quanto, piuttosto, la possibilità, per quest’ultimo, di accettare l’incarico da parte di più di due condomini a presidio della superiore esigenza di garantire l’effettività del dibattito e la concreta collegialità delle assemblee, nell’interesse comune dei partecipanti alla comunione, considerati nel loro complesso e singolarmente.
La partecipazione all’assemblea di un condomino privo di delega, oppure fornito di un numero superiore a quello consentito dal regolamento condominiale, comportando un vizio nel procedimento di formazione della relativa delibera, non dà luogo alla nullità assoluta della relativa delibera, ma solo a un’ipotesi di annullabilità (Trib. Bari 02.02.2017 n. 615).
A cura di Sabrina Schemani – Presidente di GESTIRE