CATASTO: LE SPIEGAZIONI DELLE ENTRATE SULLE COMMISSIONI CENSUARIE
- Redazione
- 20 febbraio 2015
[A cura di: Lilia Chini, Nuovo FiscoOggi- Agenzia delle Entrate] Primi chiarimenti su composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie per l’applicazione della riforma del catasto. Sono contenuti nella circolare n. 3/E del 18 febbraio, indirizzata alle sedi territoriali delle Entrate.
Storia delle Commissioni
Le commissioni censuarie, previste sin dai tempi del Regno d’Italia, hanno subito diverse revisioni fino ad arrivare al loro complessivo riordino con l’emanazione del decreto legislativo 198/2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2015 ed entrato in vigore il 28 gennaio scorso.
Il decreto ha modificato il numero delle commissioni, che passano dalle attuali 103 provinciali a 106 locali, alle quali si aggiunge, come in precedenza, la commissione centrale con sede a Roma. Ciascuna commissione è articolata in sezioni: una competente in materia di catasto terreni, una di catasto urbano e una terza, in fase di prima attuazione, specializzata in materia di revisione del sistema estimativo.
Commissioni locali
Compito precipuo di questi organismi rimane quello di:
* concorrere nelle operazioni di formazione, revisione e conservazione del catasto terreni e di quello urbano;
* esaminare e approvare, relativamente ai comuni della propria circoscrizione, i quadri delle qualità e classi dei terreni e i prospetti delle tariffe, e i prospetti integrativi dei quadri tariffari per le unità immobiliari urbane.
Ciascuna sezione delle commissioni locali è composta da sei membri effettivi e sei supplenti (due effettivi e due supplenti scelti tra quelli designati dall’ufficio dell’Agenzia territorialmente competente; un effettivo e un supplente tra quelli indicati dall’Anci; tre effettivi e tre supplenti tra le designazioni del prefetto).
Tra le novità introdotte dal Dlgs 198/2014 va segnalata la circostanza che è stata estesa ai Comuni e alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative (saranno individuate con apposito decreto ministeriale) la possibilità di ricorrere contro le decisioni delle commissioni locali in merito ai prospetti delle qualità e classi dei terreni, ai quadri di qualificazione e di classificazione delle unità immobiliari urbane, nonché ai rispettivi prospetti tariffari.
Commissione centrale
All’organismo centrale è affidato il compito, in caso di revisione generale delle tariffe d’estimo, di provvedere alla ratifica o alle variazioni delle tariffe relative alle qualità e classi dei terreni e di decidere sui ricorsi – presentati da Agenzia delle Entrate, Comuni e organizzazioni del settore – contro le decisioni delle commissioni locali in merito ai prospetti delle qualità e classi dei terreni (e rispettivi prospetti delle tariffe d’estimo di singoli comuni), e in merito al quadro delle categorie e classi delle unità immobiliari urbane (e rispettivi prospetti delle tariffe d’estimo di singoli comuni).
La commissione centrale, anch’essa articolata in tre sezioni, è formata dal presidente e da venticinque componenti effettivi (di cui quattro membri di diritto che fanno parte di tutte le sezioni) e ventuno supplenti. Il presidente, nominato su proposta del ministro dell’Economia e delle finanze, deve essere un magistrato ordinario o amministrativo, con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione o equiparata. Membri di diritto sono: il direttore delle Entrate, o in caso di assenza o impedimento, il vicedirettore-Territorio; il direttore centrale Catasto e cartografia; il direttore centrale Osservatorio del mercato immobiliare e servizi estimativi; il direttore centrale Pubblicità immobiliare e affari legali.
Di ogni sezione fanno parte, oltre che i quattro di diritto, sette membri effettivi e sette supplenti: un ingegnere dell’Agenzia, un magistrato ordinario e uno amministrativo, due componenti designati dall’Anci, un docente universitario e un esperto qualificato (in economia ed estimo rurale, per la sezione “catasto terreni”; in economia ed estimo urbano, per la sezione “catasto urbano”; in statistica ed econometria, per la sezione “riforma”).
Durata dell’incarico
I componenti e i presidenti delle commissioni (cittadini italiani, al massimo settantenni al momento della nomina, in possesso dei diritti civili e politici, non condannati per delitti non colposi o per contravvenzioni punite con pena detentiva o per reati tributari né sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza) durano in carica cinque anni dall’insediamento; l’incarico non è rinnovabile.
Designazione e nomina
La procedura di designazione dei membri delle commissioni locali prevede che ciascun direttore regionale dell’Agenzia richieda agli uffici provinciali-Territorio, ai prefetti e all’Anci, che provvedano in merito. Ricevuta la richiesta, gli uffici chiamati in causa avranno sessanta giorni per presentare un elenco di nominativi (in numero almeno doppio rispetto a quelli da nominare), fra i quali il presidente del Tribunale, che nei successivi trenta giorni sceglierà componenti effettivi e supplenti, comunicandoli al direttore regionale delle Entrate richiedente. Questi, con proprio decreto, procederà alle nomine, indicando la sezione di appartenenza.
Per le designazioni dei componenti della commissione centrale, sarà il direttore dell’Agenzia a inoltrare la richiesta agli organi di autogoverno della magistratura ordinaria e amministrativa, all’Anci, al ministero dell’Università e della ricerca e al ministero dell’Economia e delle Finanze, i quali entro novanta giorni comunicheranno le rispettive scelte al Mef e allo stesso direttore delle Entrate. Quest’ultimo, a sua volta, comunicherà al ministero i nominativi dei quattro membri di diritto e dei due componenti designati dall’Agenzia. La nomina avverrà con decreto ministeriale.
Le nuove commissioni verranno insediate con provvedimento del direttore dell’Agenzia entro un anno dall’entrata in vigore del Dlgs 198/2014, cioè dal 28 gennaio 2015. Fino a quel momento, continueranno a operare le attuali commissioni.