Tra le novità introdotte dal “decreto liquidità” che incidono (anche) sul comparto della casa e del condominio, anche i nuovi termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa e tributaria.
Andranno, dunque, traslate e rimodulate in base alle nuove tempistiche anche le considerazioni espresse dall’avv. Rodolfo Cusano nell’articolo “Cause condominiali, impugnazione di delibere, mediazione: con i Tribunali chiusi, cosa succede?” e che i nostri abbonati troveranno in forma integrale nelle risposte alle FAQ per l’amministratore di condominio ai tempi del Coronavirus (si veda: www.quotidianodelcondominio.it/faq-coronavirus-condominio/risposte-aggiornate-degli-esperti-su-gestione-condominio)
Come dicevamo, il decreto legge 23/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 9 aprile, posticipa ulteriormente dal 15 aprile all’11 maggio la riapertura dei tribunali rispetto a quanto previsto dall’altro provvedimento cardine, il decreto Cura Italia,
Come si legge all’articolo 36 del già citato Decreto Liquidità “Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare”:
Quindi, sono sospesi tutti i termini processuali, ivi comprese le impugnazioni delle delibere assembleari.
Qualora il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
Sono inclusi nella sospensione i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Si pensi ad esempio all’impugnazione della delibera assembleare ed a tutta la materia del condominio laddove l’art. 71 quater Disp. Att. prevede l’obbligo del preventivo esperimento della mediazione.