Con il Ddl di conversione del DL 21/2022 viene ancora una volta modificata la disciplina del superbonus e dell’opzione per la cessione dei crediti relativi a detrazioni “edilizie” o per lo sconto sul corrispettivo.
Viene infatti stabilito che, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi che beneficiano del superbonus o agli interventi per i quali è possibile optare per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo deve essere affidata:
– a imprese, o a imprese subappaltatrici, che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, o al momento di sottoscrizione del contratto di subappalto, sono in possesso dell’attestazione SOA, di cui all’art. 84 del DLgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
– a imprese che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, o a imprese subappaltatrici che al momento di sottoscrizione del contratto di subappalto, possano documentare al committente o all’impresa subappaltante “l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”. In questi casi, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è condizionata dell’avvenuto rilascio dell’attestazione di qualificazione di cui all’art. 84 del DLgs. 50/2016.
Le disposizioni non si applicano:
– ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 21/2022;
– ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell’art. 2704 c.c., anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 21/2022.
Dal 1° luglio 2023, invece, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall’articolo 119 ovvero dall’articolo 121, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, è affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici.
In sostanza, quindi, per i lavori superiori a 516.000 euro, nei primi sei mesi del 2023 le imprese a cui vengono affidati i lavori edilizi possono non aver ancora ottenuto la certificazione ma devono averne fatto richiesta, mentre dal 1° luglio 2023 dette imprese devono obbligatoriamente aver ottenuto la certificazione affinché il committente possa non soltanto beneficiare del superbonus, ma possa anche optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura.
La “stretta SOA” sui bonus edilizi derivanti da lavori di importo superiore a 516.000 euro produrrà effetti a partire dal 2023 ma entra in vigore immediatamente.
Supponiamo ad esempio che il Dl entri in vigore il prossimo 20 maggio, questo significa che se viene stipulato un contratto di appalto per lavori superiori a 516.000 euro in data 25 maggio 2022, l’impresa cui vengono affidati i lavori deve possedere già a quella data (25 maggio 2022) la certificazione SOA, oppure il contratto già sottoscritto con un ente certificatore per il rilascio della certificazione SOA.
In assenza di questo requisito le spese sostenute dal committente per l’esecuzione dei lavori saranno comunque agevolabili con i bonus edilizi, ma soltanto quelle sostenute sino al 31 dicembre 2022, perché per quelle sostenute a decorrere dall’1 gennaio 2023 verrà meno il riconoscimento ai fini di tali agevolazioni fiscali.
Che cos’è la SOA
L’Attestazione SOA è la certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori, ovvero un documento necessario e sufficiente a comprovare, in sede di gara, la capacità dell’impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di lavori con importo a base d’asta superiore a € 150.000,00; essa attesta e garantisce il possesso da parte dell’impresa del settore delle costruzioni di tutti i requisiti previsti dalla attuale normativa in ambito di Contratti Pubblici di lavori.
L’Attestazione SOA ha validità quinquennale e viene rilasciata a seguito di un’istruttoria di validazione dei documenti prodotti dall’impresa, facenti capo agli ultimi dieci esercizi di attività dell’impresa da appositi Organismi di Attestazione, ovvero società autorizzate ad operare dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP).
L’Attestazione SOA qualifica l’azienda ad appaltare lavori per categorie di opere e per classifiche di importi.
Le categorie di opere in cui si potrà ottenere la Qualificazione sono 52:
13 di esse rappresentano opere di carattere generale (edilizia civile e industriale, fogne e acquedotti, strade, restauri, etc.)
39 di esse sono riconducibili ad opere specializzate (impianti, restauri di superfici decorate, scavi, demolizioni, arredo urbano, finiture tecniche, finiture in legno, in vetro e in gesso, arginature etc.).
La categoria di opere è legata all’attività aziendale ed alla tipologia dei lavori eseguiti dall’impresa durante il suddetto periodo di riferimento.
Le classifiche di qualificazione sono 10; esse sono identificate da un numero romano e da un corrispondente controvalore, espresso in euro: I fino a euro 258.000; II fino a euro 516.000; III fino a euro 1.033.000; III bis fino a euro 1.500.000; IV fino a euro 2.582.000; IV bis fino a euro 3.500.000; V fino a euro 5.165.000; VI fino a euro 10.329.000; VII fino a euro 15.494.000; VIII oltre euro 15.494.000.
Esse abilitano l’impresa a partecipare ad appalti per importi pari alla relativa classifica accresciuta di un quinto (cioè incrementata del 20%).
La classifica di importo è commisurata alla capacità tecnica ed economica dell’impresa. Per Qualificazioni in classifiche maggiori alla II è necessario dimostrare il possesso di un Sistema di Qualità aziendale, certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001.