La cessione del credito è valida non solo per il Superbonus 110 per cento, ma anche per gli altri bonus edilizi, come il bonus ristrutturazione. Può essere effettuata a favore delle banche.
La cessione del credito è un accordo mediante il quale il creditore trasferisce il proprio diritto di credito a un terzo soggetto, che a sua volta lo riscuoterà dal debitore. Per quanto riguarda i lavori di riqualificazione energetica o ristrutturazione nei confronti degli appartamenti, ad essere ceduto è il credito d’imposta. Si tratta di un credito verso lo Stato con cui si possono compensare i debiti e ridurre le imposte dovute.
Per effettuare la cessione del credito è necessario innanzitutto contattare un professionista, che si dovrà occupare di redigere la documentazione e preparare le asseverazioni tecniche. Inoltre bisognerà richiedere un visto di conformità ad un intermediario. La disciplina introdotta dal decreto antifrodi si applica alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate a partire dal 12 novembre 2021.
Per gli interventi di valore inferiore a 10.000 euro, effettuati su singoli immobili o condomini, ad esclusione del bonus facciate, non viene richiesto né il visto di conformità sulla documentazione né l’asseverazione del tecnico. Lo stesso discorso vale per le opere classificate come “edilizia libera” dalla normativa edilizia di riferimento.
Il secondo passo è quello di scegliere il soggetto a cui cedere il credito d’imposta. Secondo il decreto correttivo del Sostegni ter, la cessione del credito può essere effettuata, in prima istanza, in maniera libera. Successivamente, per altre due volte (diventate tre con l’approvazione del decreto bollette 2022) a banche e intermediari finanziari.
Il terzo passo riguarda l’invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate. La comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo al quale sono state introdotte le spese di ristrutturazione.
A partire dal 1° maggio 2022 l’Agenzia delle Entrate attribuisce un codice univoco al credito d’imposta ceduto in sede di prima comunicazione della cessione. Non sono ammesse cessioni parziali.
Chi può usufruire della cessione del credito
Possono usufruire della cessione del credito i soggetti che negli anni 2020, 2021 e 2022 sostengono spese per gli interventi ammessi al Superbonus e che negli anni 2020 e 2021 effettuano spese per gli ulteriori interventi indicati al comma 2 dell’art. 121 (interventi di recupero del patrimonio edilizio, interventi di efficienza energetica o antisismici, interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, installazione di impianti fotovoltaici o di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici).
La cessione può essere disposta in favore: dei fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi; di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti); di istituti di credito e intermediari finanziari.
I costi della cessione del credito
La cessione del credito non è mai a costo zero. Le banche e gli intermediari riconoscono in genere circa l’80 per cento del valore nominale. Per questo se il proprietario dispone di tutta la liquidità necessaria, si può optare per la detrazione in dichiarazione dei redditi.
La differenza tra sconto in fattura e cessione del credito
In alternativa alla cessione del credito è possibile richiedere anche lo sconto in fattura. Lo sconto in fattura consiste in un abbattimento immediato del costo dei lavori direttamente dalla ditta che li esegue, corrispondente alla percentuale della detrazione altrimenti applicata in dichiarazione.
Comunicazione della cessione del credito all’Agenzia delle Entrate
Per comunicare la cessione del credito è necessario collegarsi alla piattaforma della cessione del credito dell’Agenzia delle Entrate. Entro cinque giorni dall’invio della comunicazione viene rilasciata una ricevuta di accettazione o di scarto della richiesta. Entro il giorno cinque del mese successivo a quello di invio, si può annullare la comunicazione o presentare una comunicazione sostitutiva.
L’Agenzia delle Entrate, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione della cessione del credito, se rileva profili di rischio, può sospendere per un tempo massimo di 30 giorni gli effetti della cessione del credito ed effettuare i relativi controlli.
Saranno effettuati anche controlli successivi, avvalendosi delle segnalazioni delle altre amministrazioni sulla veridicità delle asseverazioni e dei dati in possesso dell’Agenzia, anche per evitare duplicazioni di benefici, con l’utilizzo delle detrazioni da parte dei contribuenti che hanno già optato per la cessione.
Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio, la comunicazione dell’opzione deve essere inviata, sempre esclusivamente in via telematica, avvalendosi solo dei canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, dall’amministratore di condominio o dal condomino incaricato direttamente oppure avvalendosi di un intermediario. Nel caso in cui l’intervento effettuato sulle parti comuni sia ammesso al Superbonus, la comunicazione dell’opzione deve essere inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità.
I crediti accettati sono visibili anche nel cassetto fiscale del cessionario e possono essere utilizzati, da subito, in compensazione tramite il modello F24, indicando il codice tributo e l’anno di riferimento (se uguale o inferiore all’anno corrente).
Può cedere il credito anche chi non ha capienza fiscale
L’Agenzia delle Entrate ha ammesso la cessione del credito di imposta per i soggetti “incapienti” ossia per i soggetti che non hanno capienza di imposta per potere beneficiare dello sconto per via delle detrazioni fiscali Irpef.
Le novità 2022
Con l’approvazione del decreto bollette 2022 è stata introdotta una quarta cessione del credito delle banche a favore dei correntisti delle stesse. Inoltre la comunicazione delle cessioni per le imprese è stata prorogata al 15 ottobre.