L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha approvato il Codice di condotta finalizzato a contrastare la pratica del teleselling (vendita per via telefonica) illegale ed aggressivo e a favorire l’adesione da parte dei consumatori a contratti rispettosi della normativa vigente.
Il Codice di condotta definisce una serie di misure da recepire nei contratti tra operatori di comunicazioni elettroniche e partner commerciali che svolgono attività di call center ispirate ai seguenti principi:
– trasparenza dei contratti con gli utenti finali conclusi telefonicamente;
– utilizzo corretto delle liste di numeri telefonici, come fornite dagli operatori;
– regolazione del sub-appalto delle attività dei call center;
– obbligo di richiamabilità del call center da parte del cliente;
– obbligo di iscrizione al ROC dei call center;
– divieto di modificare il Caller Line Identification della linea da cui origina la chiamata al cliente.
L’adesione al Codice di condotta da parte di operatori e call center è su base volontaria; le misure in esso contenute sono quindi vincolanti solo per coloro che vi hanno aderito. Ad oggi hanno dichiarato l’adesione al Codice di condotta i principali operatori di comunicazioni elettroniche. L’Autorità pubblica l’elenco dei sottoscrittori del Codice.
Non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice di condotta tutte le modalità di contatto sviluppate tramite canali diversi da quello telefonico vocale quale, ad esempio, il canale SMS.
Si rileva inoltre un impianto normativo insufficiente ad assicurare un efficace contrasto al fenomeno del teleselling illegale; mancano norme che obblighino i call center ad adottare una numerazione riconoscibile, indicata dall’Autorità, e consentano di contrastare il cosiddetto spoofing del numero telefonico, oggi agevolato dalle nuove tecnologie, con una portata non solo nazionale.
Fonte: www.agcom.it