Colf e babysitter ai tempi del Coronavirus: indicazioni per i datori di lavoro
Da una parte i collaboratori domestici e familiari, molti dei quali rischiano di restare a casa (la propria, questa volta) senza le tutele della cassa integrazione in deroga previste per svariate altre categorie dal Decreto Cura-Italia; o che, in alternativa, se hanno la fortuna di poter continuare a lavorare devono sperare di farlo in un ambiente il più possibile sano e tutelato.
Dall’altra le (e i) babysitter, per assumere i quali, complici le scuole chiuse, il nuovo provvedimento finanziario ha previsto un contributo che varia da 600 a 1.000 euro, a seconda della tipologia di richiedente e degli effettivi requisiti per beneficiarne.
I lavoratori domestici, spesso trascurati malgrado siano un esercito di diversi milioni di unità (tra i regolari e quelli in nero) sono improvvisamente balzati al centro del dibattito.
Sentiamo dunque quali sono le indicazioni di Federcolf e di Assindatcolf, per le due diverse categorie di collaboratore domestico e babysitter.
Federcolf e i lavoratori domestici
Il 14 marzo è stato siglato dalle parti sociali il Protocollo sulla sicurezza di lavoratori nelle imprese industriali. Quanto concordato non si applica al lavoro domestico, nel quale oltretutto non vi è obbligo di sorveglianza sanitaria; ma poiché l’art. 27 c.c.n.l. obbliga il datore di lavoro a riconoscere il diritto della colf ad un ambiente di lavoro sicuro e salubre, sulla base di quanto previsto dalla legislazione vigente relativamente agli ambienti domestici, anche sulla scorta di quanto contenuto nel Protocollo e ritenuto compatibile con le particolari esigenze della famiglia e dei lavori di cura, si espongono alcuni suggerimenti pratici da adottare in questo momento di emergenza sanitaria.
- si provveda ad informare la colf circa la situazione generale di emergenza sanitaria in cui si versa in Italia a causa dell’epidemia da Coronavirus Covid-19 e la si faccia compartecipe di tutte le precauzioni comportamentali e di tutti i dispositivi di protezione individuale di cui si dotano i componenti del nucleo familiare;
- sia incentivato, compatibilmente con le esigenze della famiglia e della colf, il godimento delle ferie;
- si rispetti in casa la distanza interpersonale di almeno un metro tra i componenti del nucleo familiare e la colf; quando sia indispensabile un contatto più ravvicinato nei lavori di cura alle persone non autosufficienti, imporre sia alla colf che alla persona assistita di indossare mascherine e, quanto alla colf, anche guanti monouso ed eventualmente camici, cuffie o analoghi indumenti protettivi;
- si adottino misure di sanificazione degli ambienti domestici utilizzando prodotti specifici;
- si limitino per quanto possibile gli stazionamenti della colf con più persone nella medesima stanza;
- si comunichi alla colf l’impegno ad informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti nell’abitazione datoriale;
- si comunichi alla colf l’obbligo di chiamare il proprio medico curante in presenza di febbre (oltre 37,5°) o di altri sintomi influenzali e di attenersi alle indicazioni impartire da costui;
- sia vietato alle colf non conviventi l’ingresso nell’abitazione del datore di lavoro in caso di presenza di temperatura superiore ai 37,5°; al fine, si ritiene che, in questa situazione di emergenza, si possa applicare quanto previsto nel Protocollo firmato dalle Parti sociali e che, quindi, la colf, prima dell’accesso al luogo di lavoro, possa essere sottoposta al controllo della temperatura corporea mediante strumenti di misurazione a mezzo di termometro infrarossi o ad altri strumenti liberamente accettati dall’interessata;
- si limiti l’accesso nell’abitazione di fornitori esterni, con l’effettuazione delle consegne dalla soglia d’ingresso;
- sia imposto alle persone presenti nell’abitazione datoriale, compresa la colf, di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani;
- si pongano a disposizione della colf idonei mezzi detergenti personali e prodotti specifici per la sanificazione delle mani, quali Amuchina e analoghi;
- si adempiano, in ogni caso, tutti i provvedimenti emanati dal Governo, dalle Regioni, dai Comuni e dalle altre Autorità competenti.
Assindatcolf e le babysitter
Dalla selezione dell’aspirante Mary Poppins, alla scelta dello strumento con il quale contrattualizzarla. Da Assindatcolf, Associazione nazionale dei datori di lavoro domestico, un breve vademecum per le famiglie che, con la chiusura delle scuole, stanno pensando di affidare i propri figli ad una tata.
- Contratto di lavoro. Anche ai tempi del coronavirus quello della babysitter non deve essere considerato un lavoretto: seppur per poche ore al giorno è necessario contrattualizzare la tata. Solo in questo modo avrà anche una copertura assicurativa in caso di eventuali infortuni.
- Selezione. Non tutti hanno la preparazione per occuparsi dei nostri figli, soprattutto quando sono piccoli. Attenzione al Cv: è meglio se l’aspirante tata può vantare nello stesso un percorso di studi. In questo caso potrà anche supportare i bambini nello svolgimento dei compiti assegnati.
- Stile di vita. Ora più che mai è importante conoscere nel dettaglio le abitudini della futura babysitter: abita vicino o lontano al luogo di lavoro? Si sposta con i mezzi pubblici? Anche queste informazioni è bene che condizionino la scelta finale.
- Inquadramento. Esistono differenti livelli di inquadramento: “Cs” se si deve occupare di bambini dagli 0 ai 3 anni; “Bs” dai 3 anni in su.
- La retribuzione. Sebbene il prezzo finale sia stabilito dal mercato, è giusto che le famiglie (soprattutto quelle che affronteranno la questione per la prima volta) sappiano che esistono dei minimi retributivi al di sotto dei quali non si può scendere e che variano a seconda dell’inquadramento: per le baby sitter che assistono i bambini al di sotto dei 3 anni la paga minima è di 6,83 euro l’ora mentre per quelle a cui vengono affidati bambini più grandi è di 6,13 l’ora. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, che si tratti di uno, due o più bambini, la retribuzione non cambia.
- La convivenza. Qualora la famiglia abbia le disponibilità, economiche e logistiche (una stanza in più in casa), il Ccnl prevede l’assunzione della tata anche in regime di convivenza. In questo caso le tariffe sono diverse rispetto alla paga oraria.
- Libretto famiglia. Oltre al contratto di lavoro domestico, quella del Libretto Famiglia è un’altra opzione da tenere in considerazione affinché la lavoratrice sia in regola, ovviamente nel rispetto delle specifiche che disciplinano questo strumento.