Novità in materia di antincendio in condominio, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto 25 gennaio 2019 del Ministero dell’Interno, in vigore dal prossimo 6 maggio.
Principale modifica, rispetto alla normativa vigente, è quella che va ad incidere sull’allegato del decreto 246/87, introducendo, dopo il punto 9, il punto «9-bis. Gestione della sicurezza antincendio», con i livelli di prestazione richiesti che variano a seconda dell’altezza dell’edificio (la quale non è quella di gronda, bensì quella massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile).
In quest’ottica, sono stati individuati 4 livelli di prestazione.
Responsabile dell’attività
Occupanti
In condizioni ordinarie osservano le indicazioni sui divieti e precauzioni riportati nel foglio informativo e non alterano la fruibilità delle vie d’esodo e l’efficacia delle misure di protezione attiva e passiva.
In condizioni d’emergenza, attuano quanto previsto nel foglio informativo.
Misure standard
Le misure standard da attuare in caso d’incendio consistono nell’informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere:
Alle prescrizioni contenute nel nuovo decreto, i condomini dovranno adeguarsi entro:
Sempre secondo il decreto, i requisiti di sicurezza antincendio da applicare alle facciate degli edifici di civile abitazione potranno far riferimento alla guida tecnica allegata alla circolare n. 5043 del 15 aprile 2013 della Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, e si applicano agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione e per quelli esistenti che siano oggetto di interventi successivi al 6 maggio 2019, comportanti la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% della superficie complessiva delle facciate.
Tali disposizioni, invece, non si applicano per gli edifici di civile abitazione per i quali alla stessa data siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di realizzazione o di rifacimento delle facciate sulla base di un progetto approvato dal competente Comando dei vigili del fuoco, o che siano già in possesso degli atti abilitativi rilasciati dalle competenti autorità.