CONDOMINIO: LE ISTRUZIONI DELLE ENTRATE PER CEDERE ECOBONUS E SISMABONUS
[A cura di: Sonia Angeli – FiscoOggi, Agenzia delle Entrate]
Come stabilito dall’ultima legge di bilancio, il credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese, sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per determinati interventi caratterizzati da specifiche connotazioni tecniche e riguardanti lavori effettuati sulle parti comuni di edifici, è cedibile. Due distinti provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate, entrambi dell’8 giugno 2017, ne dispongono le modalità attuative
Il primo riguarda gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici che interessano l’involucro con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda nonché quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva che conseguono almeno la qualità media di cui al decreto Mise 26 giugno 2015.
Il secondo, invece, disciplina – con modalità analoghe al precedente – la cessione del credito corrispondente alla detrazione per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica effettuate sulle parti comuni di edifici dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico.
L’AMBITO SOGGETTIVO
Il credito d’imposta può essere ceduto da:
* tutti i condòmini teoricamente beneficiari della detrazione d’imposta prevista per gli interventi che rientrano nell’agevolazione fiscale, compresi quindi gli eventuali “incapienti”;
* i cessionari del credito, i quali a loro volta possono effettuare ulteriori cessioni.
Il credito può essere ceduto in favore di:
* fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolati;
* altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti. È esclusa la cessione in favore di istituti di credito, intermediari finanziari e amministrazioni pubbliche.
CREDITO CEDIBILE
Ecobonus
Il credito d’imposta cedibile corrisponde alla detrazione dall’imposta lorda sul reddito, prevista nella misura del 70% delle spese sostenute, se relative a interventi che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, ovvero del 75%, in caso di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva che conseguono almeno la qualità media di cui al decreto 26 giugno 2015 del Mise. La detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 40mila euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
Sismabonus
Il credito d’imposta cedibile corrisponde alla detrazione dall’imposta lorda sul reddito, prevista nella misura del 75% delle spese sostenute, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe inferiore di rischio, ovvero dell’85%, se c’è passaggio a due classi inferiori di rischio. La detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 96mila euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio e deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo.
A chi cedere
Il condomino può cedere l’intera detrazione calcolata sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile.
Il cessionario può cedere, in tutto o in parte, il credito d’imposta acquisito solo dopo che sia diventato disponibile, cioè dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa.
Il credito ceduto ai fornitori, invece, si considera disponibile dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo.
Modalità di cessione
Per effettuare la cessione del credito, i condòmini, se i dati della cessione non sono indicati nella delibera assembleare che approva gli interventi, devono comunicare all’amministratore di condominio, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione del credito indicando, oltre ai propri dati, anche denominazione e codice fiscale del cessionario che ha accettato.
L’amministratore del condominio, a sua volta: comunica annualmente all’Agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio, i dati identificativi e l’accettazione del cessionario nonché l’ammontare del credito d’imposta ceduto sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell’anno precedente; consegna al condòmino la certificazione delle spese a lui imputabili, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione all’Agenzia delle Entrate (il cui mancato invio rende inefficace la cessione del credito).
I condòmini appartenenti ai condomini “minimi”, che non hanno nominato un amministratore in quanto non obbligati, possono cedere il credito d’imposta incaricando un condomino di effettuare gli adempimenti con le modalità e nei termini previsti per gli amministratori di condominio.
L’Agenzia delle Entrate rende visibile nel “Cassetto fiscale” del cessionario il credito a lui attribuito, che potrà essere utilizzato solo dopo la procedura di accettazione (tale informazione sarà visibile anche nel “Cassetto fiscale” del cedente). Il cessionario che intende a sua volta cedere il credito attribuitogli deve comunicare la circostanza all’Agenzia tramite le stesse funzionalità telematiche presenti nel “Cassetto fiscale”.
La compensazione
Il credito d’imposta, non oggetto di successiva cessione, è utilizzabile in compensazione – senza applicazione dei limiti previsti dall’articolo 34 della legge 388/2000 – mediante il modello F24, da trasmettere esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (in caso contrario, l’operazione viene rifiutata). Il codice tributo da indicare sarà istituito con successiva risoluzione. La quota di credito non fruita nel periodo di spettanza è riportabile nei periodi d’imposta successivi, ma non può essere chiesta a rimborso.
I controlli
Il recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni, avverrà nei confronti:
* del condòmino, in caso di mancanza – anche parziale – dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione;
* del cessionario, se lo stesso fruisce in modo indebito – anche parzialmente – del credito.