Un condominio con l’agibilità ripristinata grazie ai contributi per la ricostruzione non potrà fruire del Superbonus 110%, riservato ai soli immobili in condizioni di rischio, ma dovrà applicare la progressiva diminuzione dell’aliquota (70 e 65%).
Questo in quanto la condizione di “inagibilità” è un requisito fondamentale per l’applicazione della disposizione.
È quanto precisa l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 4/2024 del 9 gennaio.
A porre il quesito al Fisco è un condominio, che intende eseguire dei lavori di efficientamento energetico su un edificio danneggiato dal sisma 2009, diventato nuovamente agibile grazie ai contributi per la ricostruzione.
Su questo fabbricato – risponde l’Agenzia delle Entrate – non sarà possibile beneficiare del Superbonus pieno (110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009), ma si dovrà applicare la disposizione con la graduale riduzione dell’aliquota (articolo 119, comma 8-bis, DL Rilancio), il cosiddetto “decalage”, che vuol dire:
– 110% per le spese sostenute entro il 2022;
– 90% per le spese sostenute entro il 2023;
– 70% per le spese sostenute entro il 2024;
– 65% per le spese sostenute entro 2025.
Il Superbonus per gli edifici inagibili rimane ancora al 100% fino al 31 dicembre 2025.
Ma il Fisco distingue tra edifici agibili e inagibili, discriminante fondamentale per capire se si può fruire del Superbonus con aliquota piena. Oppure bisogna ripiegare sull’aliquota inferiore, in considerazione dell’anno di sostenimento delle spese.
L’Agenzia delle Entrate, nella sua risposta, spiega che si intende agevolare i contribuenti che devono fare dei lavori sugli edifici dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009, dislocati nei Comuni in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, a favore dei quali siano stati erogati dei contributi per la ricostruzione (art.119 comma 8-ter DL Rilancio).
In pratica, in virtù della disciplina dei rapporti tra il Superbonus e i contributi destinati agli immobili danneggiati dal sisma, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la disposizione si applichi alle spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali sia prevista anche l’erogazione di contributi erogati a seguito di eventi sismici.
Le erogazioni invece sono escluse se il danno esisteva anche prima dell’evento sismico e se lo stesso danno non sia così grave da determinare l’inagibilità dell’immobile.
Nel caso di specie, dopo l’utilizzo del contributo per la ricostruzione, il fabbricato è tornato agibile.
Pertanto il condominio istante non rientra fra i beneficiari della disposizione di favore e deve applicare il comma 8-bis dello stesso articolo 119 del Dl “Rilancio” con la progressiva riduzione di aliquota sopra descritta.
Manca, insomma, quella “contemporaneità” necessaria per l’applicazione della disposizione di favore.
In fondo alla risposta, si evidenzia infine che le precedenti disposizioni continuano ad applicarsi ai lavori dei condomìni per i quali:
– la Cila sia stata presentata alla data del 31 dicembre 2022 a condizione, tuttavia, che la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata entro il 18 novembre 2022;
– la Cila sia stata presentata alla data del 25 novembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022 (circolare n. 13/2023).
La data della delibera assembleare dovrà essere comunque attestata con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dall’amministratore del condominio ovvero, in assenza di tale figura come nel caso dei “mini condomìni”, dal condòmino che ha presieduto l’assemblea.
Fonte: Ingenio