Nel caso in cui l’assemblea decidesse di deliberare l’installazione dell’ascensore finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche, anche il condòmino dissenziente è tenuto al pagamento della sua quota millesimale.
Infatti, il rinnovato articolo 2 della legge 13/1989 stabilisce che l’installazione dell’ascensore non ha mai il carattere di innovazione gravosa o voluttuaria, disponendo inoltre che “le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati, dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all’articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all’articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all’interno degli edifici privati, sono approvate dall’assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dal secondo comma dell’articolo 1120 del Codice civile. Le innovazioni di cui al presente comma non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi dell’articolo 1121, primo comma, del Codice civile. Per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, di cui al quarto comma dell’articolo 1120 del Codice civile”.
Ove, invece, l’iniziativa dell’installazione dell’impianto ascensore dovesse provenire da un gruppo di condòmini (e non da un’assemblea), si ritiene che il condòmino che non voglia partecipare all’innovazione possa non aderirvi, riservandosi l’adesione successiva.