Nel caso di una ristrutturazione edilizia, che determina la suddivisione di un immobile in più unità abitative, il limite di spesa ammesso in detrazione è di 96mila euro. Le spese eccedenti non sono agevolate e, quindi, non hanno rilievo per la fruizione dello sconto. Lo ribadisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 659 del 5 ottobre 2021.
L’istante, comproprietario con tre fratelli di un complesso immobiliare, ha effettuato nel 2019 interventi di recupero del patrimonio edilizio, che hanno comportato la realizzazione di quattro appartamenti, per un costo complessivo di 400mila euro più Iva. Duecentomila sono stati pagati tramite bonifici bancari, mentre i restanti 200mila, mediante permuta di parte dell’immobile non interessato dai lavori. In sostanza, il contribuente chiede di poter fruire della detrazione anche sulla parte di spesa sostenuta attraverso la permuta, in quanto, anche se avvenuta con modalità diverse da quanto stabilito dall’articolo 1, comma 3, del Dm n. 41/1998, è possibile comunque individuare i beneficiari del pagamento, i sostenitori della spesa e a quale fattura si riferisce l’operazione, mediante indicazione puntuale in atto pubblico.
L’Agenzia, con le norme di riferimento (articolo 16-bis del Tuir, articolo 11, comma 1, Dl n. 83/2012 e articolo 16, comma 1, del Dl n. 63/2013) e la propria prassi alla mano, taglia corto affermando, come sinteticamente anticipato, che per gli interventi edilizi, i quali comportino l’accorpamento o la suddivisione in più unità immobiliari, il limite di spesa ammesso in detrazione va calcolato con riferimento al numero delle unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi e non quelle risultanti alla fine dei lavori. Tale limite è annuale e riguarda il singolo immobile e, nel caso di prosecuzione degli interventi, ai fini della sua determinazione, occorre tener conto delle spese sostenute negli anni precedenti (circolare 19/2020).
Da quanto detto, nonostante il “tetto” massimo sia stato nel tempo innalzato (Dl n. 83/2012), si evince chiaramente che l’istante ha superato il limite di spesa agevolabile già con i 200mila euro pagati con i bonifici, pertanto il quesito posto non assume rilievo ai fini della fruizione della detrazione per le ristrutturazioni edilizie.
Fonte: FiscoOggi