Dal nuovo decreto del Governo alle ordinanze di Lombardia e Piemonte: cosa cambia per il condominio?
Con gli studi di amministrazione condominiale per la maggior parte chiusi e operativi solo in smart working già da più di una settimana, le nuove misure per il contenimento del Coronavirus annunciate dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella conferenza stampa di sabato 21 marzo e tradotte nel DPCM del 22 marzo 2020 non incidono più di tanto sul contesto condominiale a livello nazionale.
Infatti, ad eccezione delle Regioni Lombardia e Piemonte (come vedremo), le attività degli studi professionali non sono sospese , purché nel rispetto delle previsioni contenute nel DPCM del 11 marzo 2020, art. 1 comma 7, ovvero che:
- sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e l’adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
L’annuncio del premier Conte
“Al di fuori delle attività ritenute essenziali, consentiremo solo lo svolgimento di lavoro modalità smart working e consentiremo solo le attività produttive ritenute comunque rilevanti per la produzione nazionale”.
Con queste parole, il premier Conte ha messo fine alle polemiche dei giorni scorsi su quella che – a dire di molti – era stata una strategia di chiusura troppo morbida, avendo lasciate aperte anche numerose fabbriche non strettamente essenziali al contrasto dell’emergenza in atto, e dunque avendo in un certo qual modo incrementato inutilmente il rischio di contagio.
Ora e fino al 3 aprile la serrata è totale. O quasi. Dal novero delle attività obbligate a chiudere i cancelli ne sono infatti escluse numerose, ritenute a vario titolo indispensabili, secondo quanto concordato sia con le istituzioni sanitarie sia con le rappresentanze sindacali e industriali.
Di seguito, l’elenco di quelle che (più o meno direttamente) gravitano intorno ai settori della casa e del condominio con i relativi codici Ateco, autorizzate a restare aperte:
- [13.96.20] fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
- [35] fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
- [36] raccolta, trattamento e fornitura di acqua
- [38] attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
- [43.21] installazione di impianti elettrici
- [43.22.01] Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
- [43.22.02] Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
- [43.22.03] Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)
- [46.49.10] commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
- [53] servizi postali e attività di corriere
- [80.1] servizi di vigilanza privata
- [87] servizi di assistenza sociale residenziale
Clicca qui per l’elenco completo delle autorità autorizzate.
L’ordinanza della Regione Lombardia
Ancora parzialmente diversa la situazione in Lombardia (la zona al momento più flagellata dall’emergenza Coronavirus) dove già nel pomeriggio di sabato 21, poche ore prima della conferenza stampa del premier Conte, il governatore Fontana aveva annunciato un’ordinanza ancora più restrittiva e di maggiore durata (fino al 15 aprile).
Di seguito una sintesi delle nuove limitazioni regionali, alcune delle quali si aggiungono a quelle dei provvedimenti del Governo:
- divieto di assembramento di più di due persone nei luoghi pubblici e sanzioni in caso di non rispetto fino a 5 mila euro;
- monitoraggio clinico degli operatori sanitari prima dell’inizio del turno di lavoro;
- sospensione dell’attività degli uffici pubblici e dei soggetti privati che svolgono attività amministrative, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
- sospensione delle attività artigianali non legate alle emergenze o alle filiere essenziali;
- sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti;
- sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona;
- chiusura delle attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza;
- chiusura di tutte le strutture ricettive ad esclusione di quelle legate alla gestione dell’emergenza. Gli ospiti già presenti dovranno lasciare le strutture entro le 72 ore successive all’entrata in vigore dell’ordinanza;
- fermo delle attività nei cantieri edili, esclusi quelli per le ristrutturazioni sanitarie, ospedaliere ed emergenziali, oltre a quelli stradali, autostradali e ferroviari;
- chiusura dei distributori automatici cosiddetti ‘h24’ che distribuiscono bevande e alimenti confezionati;
- divieto di praticare sport e attività motorie svolte all’aperto, anche singolarmente, se non nei pressi delle proprie abitazioni.
- sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore. È consentita in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
- non è consentito lo spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza;
- è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco ed ai giardini pubblici.
Restano invece aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie, ma deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza di un metro.
Si raccomanda di provvedere a rilevare la temperatura corporea dei dipendenti e dei clienti di supermercati, farmacie, luoghi di lavoro e a tutti coloro che vengono intercettati dalle Forze dell’Ordine.
Per il trasporto pubblico locale valgono sempre le prescrizioni sul distanziamento degli utenti già previste dalle ordinanze regionali in vigore.
I sindaci potranno rafforzare ulteriormente le disposizioni restrittive in base alle singole condizioni del territorio.
L’ordinanza della Regione Piemonte
Nelle stesse ore, anche il Piemonte del governatore Cirio predisponeva un’ulteriore stretta, seppur di durata inferiore rispetto a quella della Lombardia (fino al 3 aprile).
Di seguito, una sintesi delle misure principali (per il testo completo dell’ordinaza clicca qui):
- la stretta sui mercati, che saranno possibili solo dove i sindaci potranno garantire il contingentamento degli accessi e il non assembramento, anche grazie all’utilizzo di transenne e sempre con il presidio costante dei vigili urbani;
- l’accesso agli esercizi commerciali è limitato ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone;
- la chiusura degli uffici pubblici e degli studi professionali, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali ed indifferibili (oltre alla possibilità di attuare lo smart working);
- lo stop agli spostamenti verso le seconde case;
- il divieto di sosta e assembramento davanti ai distributori automatici “h24”;
- il blocco delle slot machine e la disattivazione monitor e televisori da parte degli esercenti;
- restano aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie e i tabaccai (dove dovrà essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro);
- dove possibile, dovrà effettuarsi la rilevazione sistematica della temperatura corporea presso i supermercati, le farmacie e i luoghi di lavoro;
- viene disposto il fermo dell’attività nei cantieri, ad eccezione di quelli di interesse strategico;
- il divieto di assembramento di più di due persone nei luoghi pubblici.