Il tema, inevitabilmente, è passato un po’ in secondo piano, complice
l’ampio dibattito intorno alla legge di Stabilità. Tuttavia, sul piatto
politico c’è anche il Ddl Concorrenza (già approvato dal Senato) e le sue
ripercussioni sugli utenti domestici.
La questione è stata oggetto, nei giorni scorsi, dell’Audizione
parlamentare da parte dell’Unione nazionale Consumatori. Di seguito, riportiamo
un breve estratto della relazione effettuata dall’associazione, in materia di
energia.
Le norme approvate dalla Camera relative al Capo V – Energia,
prevedono, fra l’altro, la soppressione dal 1° gennaio 2018 del mercato
tutelato per i clienti domestici dell’elettricità e del gas. Anzitutto vogliamo
riaffermare la nostra contrarietà a questa prospettiva per le ragioni più volte
espresse e che si possono così riassumere:
a) È mistificante sostenere che la soppressione del mercato tutelato
rappresenti una liberalizzazione. Se per liberalizzazione, come recita la
Treccani, si intende la rimozione dei vincoli che rappresentano restrizioni
alla concorrenza, al fine di garantire le condizioni favorevoli affinché le
dinamiche concorrenziali si sviluppino, allora non solo non si rimuove alcun
vincolo (i clienti sono da tempo tutti liberi), ma, al contrario, si sopprime
uno dei principali concorrenti nel mercato all’ingrosso del settore elettrico
(l’Acquirente Unico) insieme alle società che nel mercato retail stanno
applicando i prezzi della tutela.
b) Il mercato energetico italiano è sostanzialmente dominato da grandi
società verticalmente integrate. Nell’elettricità, circa l’83% dei volumi di
vendita sono appannaggio dei primi 3 gruppi societari italiani, con Enel che
raggiunge da solo addirittura il 76%. Nel gas l’attività di vendita è concentrata
in quei venditori che in passato operavano come monopolisti: infatti nel 2013
oltre il 94% dei volumi di gas sono stati consegnati in regioni dove i
venditori tradizionali (incumbent locali) hanno una quota di mercato
complessivamente superiore al 75% (Rapporto AEEG 12.2.2015).
c) In questo contesto di scarsa concorrenza e con una tale
concentrazione societaria, prevedere la fine del mercato tutelato e la
soppressione dell’Acquirente Unico è l’opposto di quello che si dovrebbe fare e
significa condannare il consumatore a subire inevitabili aumenti dei prezzi.
Gli operatori infatti potranno fissare i propri prezzi senza confrontarsi con
alcun benchmark, specialmente in assenza di serie misure antitrust,
quali la separazione proprietaria tra generazione, vendita e distribuzione.
È evidente, infatti, che la semplice sorveglianza sui prezzi non
costituisce un reale deterrente, sia che avvenga ex ante sia, a maggior
ragione, qualora avvenisse solo ex post. Tuttavia, anche se si volesse
procedere al superamento del mercato tutelato nel settore energia, tema su cui
rimane comunque il nostro fermo dissenso, il testo trasmesso dalla Camera
contiene, a nostro avviso, almeno due gravi incongruenze. La prima, che rischia
di determinare un grosso regalo ai venditori di elettricità e gas ed un
corrispondente danno alle famiglie, è che non si dice dove verrebbero collocate
le famiglie che al 1° gennaio 2018 non avessero effettuato la scelta di un
nuovo fornitore sul mercato libero. Poiché sappiamo che, a tale data, molti clienti
domestici non avranno scelto un nuovo fornitore, si deve intuire che resteranno
clienti delle società che sinora hanno gestito il mercato tutelato, cioè le
società di proprietà dei Distributori (Enel, Eni, Acea, A2A, Hera, ecc.). I
clienti verranno dunque regalati a tali società che potranno applicare i prezzi
a loro piacimento. Considerato che si tratta di clienti statici, è facile
trarne le conseguenze.
Anche dal punto di vista delle condizioni concorrenziali del mercato retail,
si ritornerebbe ad una situazione pressoché monopolistica (quale quella
antecedente la liberalizzazione), stante che Enel ed ENI,
rispettivamente nel mercato dell’elettricità ed in quello del gas, controllano
fra il 70 e l’80% del mercato retail nazionale. È profondamente ingiusto
costringere una persona, suo malgrado, a scegliere un nuovo contratto di
fornitura: l’uscita dal mercato tutelato deve essere, invece, una scelta
volontaria dei clienti, dettata solo dalla convenienza, non certo imposta per
legge. In questa prospettiva appare difficile pensare ad una riduzione dei
prezzi dell’energia per le famiglie.
Per ovviare a questa prospettiva, se sussiste la buona fede e si vuole
evitare un regalo ai venditori, è indispensabile che il Senato modifichi il
provvedimento nel senso di dare mandato all’Autorità per l’energia di indire
un’asta competitiva internazionale, per assegnare alle società di vendita che
offrano le migliori condizioni, i lotti di clienti che al 1° gennaio non
abbiano scelto un fornitore sul mercato libero.
La seconda incongruenza riguarda i requisiti da soddisfare affinché il
1° gennaio 2018 possa aver termine il mercato tutelato. Nel testo si prevede
che il termine possa essere rinviato di sei mesi nel caso che il Ministero
dello Sviluppo Economico, alla luce di un Rapporto presentato dall’Autorità per
l’energia, emani un apposito decreto. Ma cosa accade se il Ministro non emana
il decreto nonostante il Rapporto dell’Autorità evidenzi che uno o più dei
necessari requisiti non risultino soddisfatti? O cosa accade se l’Autorità non
produce il Rapporto? Purtroppo a nostro avviso il testo attuale della legge
comporterebbe comunque la cessazione del mercato tutelato. Per ovviare a questa
infausta prospettiva è necessario che il Senato preveda che il mercato tutelato
rimanga in vigore per tutti i clienti domestici, fino a quando un Decreto del
Governo, alla luce del Rapporto dell’Autorità per l’energia, stabilisca che
tutti i requisiti previsti siano stati rispettati.
Infine, sarebbe necessario che il Senato stabilisca
di estendere ai contratti del mercato libero gli standard commerciali regolati
dall’Autorità per i contratti del servizio di maggior tutela, possibilmente
rafforzandoli. Attualmente, infatti, questioni come gli interessi di mora, la
rateizzazione delle bollette, la sospensione della fornitura per morosità,
ecc., nel mercato tutelato sono definite dalla regolazione dell’Autorità. Nei
contratti del mercato libero, invece, vengono lasciate alla discrezione delle
parti. Si tratta di un evidente danno soprattutto verso i consumatori
vulnerabili, più esposti, che vedranno ridotta ingiustamente la loro tutela.